DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) – TESTAMENTO BIOLOGICO

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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Questa Amministrazione, con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 7 agosto 2018 ha recepito, con apposito regolamento, le norme contenute nella legge 22 dicembre 2017, n.2019, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, che stabilisce le procedure in materia di disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, istituendo un apposito registro presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune.

Che cosa è la DAT

 In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche
  • singoli trattamenti sanitari.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni
  • capaci di intendere e di volere.

Come fare le DAT

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  • atto pubblico
  • scrittura privata autenticata
  • scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di  emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai  periodi  precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico,  con l’assistenza di due testimoni”.

Nomina del fiduciario e ruolo del medico

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT.

Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede  alla nomina di un amministratore di sostegno.

Per maggiori informazioni leggi:

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 20.2018

REGOLAMENTO DAT
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