DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 

Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) 
(GU n.70 del 17-3-2020)
 
 Vigente al: 17-3-2020  
 

Titolo I
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
  Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica   COVID-19   sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale,  prevedendo  misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale,  della  protezione
civile e della sicurezza, nonche' di sostegno  al  mondo  del  lavoro
pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare altresi'
disposizioni in materia di giustizia, di  trasporti,  per  i  settori
agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e
dell'universita'; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per  tributi  e
contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali; 
  Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo
2020, con  le  quali  il  Governo  e'  stato  autorizzato,  nel  dare
attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro  verso
l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Finanziamento aggiuntivo  per  incentivi  in  favore  del  personale
            dipendente del Servizio sanitario nazionale) 
 
  1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate
alla remunerazione delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale  sanitario  dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato  nelle  attivita'
di  contrasto   alla   emergenza   epidemiologica   determinata   dal
diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le  condizioni  di
lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i
fondi contrattuali per  le  condizioni  di  lavoro  e  incarichi  del
personale del comparto sanita'  sono  complessivamente  incrementati,
per ogni regione e provincia autonoma,  in  deroga  all'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  dell'importo
indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  250
milioni  di  euro  a  valere  sul  finanziamento  sanitario  corrente
stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento  accedono  tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le  autonomie
speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale  al   finanziamento
sanitario corrente, sulla base delle quote  d'accesso  al  fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per  l'anno  2019  e  per  gli
importi indicati nella tabella di cui all'allegato A. 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 lettera a) e  6,
del decreto legge 9 marzo 2020, n.  14,  e'  autorizzata  l'ulteriore
spesa di 100 milioni di euro, a valere  sul  finanziamento  sanitario
corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati
nella tabella di cui all'allegato A. 
 
 
                               Art. 2 
 
   (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute) 
 
  1. Tenuto conto della necessita'  di  potenziare  le  attivita'  di
vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso
i  principali  porti  e  aeroporti,  anche  al   fine   di   adeguare
tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove  esigenze  sanitarie
derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute e'
autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a  tempo  determinato
con durata non superiore a tre anni, 40 unita' di dirigenti  sanitari
medici, 18 unita' di dirigenti sanitari veterinari  e  29  unita'  di
personale non dirigenziale con il profilo  professionale  di  tecnico
della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1,
del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici  periferici,
utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre  amministrazioni
per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato. 
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1,  e'
autorizzata la spesa di euro  5.092.994  per  l'anno  2020,  di  euro
6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di  euro  1.697.665  per  l'anno
2023. Ai relativi oneri si provvede,  quanto  a  2.345.000  euro  per
l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a  2.000.000  di  euro
per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023,  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  e,  quanto  a
2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e  a
4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo  del
fondo di parte  corrente  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
 
                               Art. 3 
 
        (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale) 
 
  1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le
aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi  dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  per
l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di
spesa di cui all'articolo 45,  comma  1-ter,  del  decreto  legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui: 
  a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione  del  COVID-19
richieda l'attuazione nel  territorio  regionale  e  provinciale  del
piano di cui alla lettera b) del presente comma; 
  b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del  Ministero
della salute prot. GAB 2627  in  data  1°  marzo  2020,  al  fine  di
incrementare la dotazione dei posti  letto  in  terapia  intensiva  e
nelle unita'  operative  di  pneumologia  e  di  malattie  infettive,
isolati e allestiti con  la  dotazione  necessaria  per  il  supporto
ventilatorio e in conformita' alle indicazioni fornite  dal  Ministro
della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29  febbraio  2020,
emerga l'impossibilita' di perseguire gli obiettivi di  potenziamento
dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020
nelle strutture pubbliche  e  nelle  strutture  private  accreditate,
mediante le prestazioni acquistate con i  contratti  in  essere  alla
data del presente decreto. 
  2. Qualora non sia possibile perseguire gli  obiettivi  di  cui  al
comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma,
le regioni, le province autonome di Trento e  Bolzano  e  le  aziende
sanitarie,  in  deroga  alle   disposizioni   di   cui   all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  sono
autorizzate a stipulare al  medesimo  fine  contratti  con  strutture
private non accreditate, purche' autorizzate ai  sensi  dell'articolo
8-ter del medesimo decreto legislativo. 
  3. Al fine  di  fronteggiare  l'eccezionale  carenza  di  personale
medico e delle professioni sanitarie, in  conseguenza  dell'emergenza
dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in  stato
contumaciale  a  causa  dell'infezione  da  COVID-19,  le   strutture
private, accreditate e  non,  su  richiesta  delle  regioni  o  delle
province autonome di Trento e  Bolzano  o  delle  aziende  sanitarie,
mettono a disposizione il personale sanitario in servizio  nonche'  i
locali e le apparecchiature presenti  nelle  suddette  strutture.  Le
attivita' rese dalle strutture private di cui al presente comma  sono
indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4. 
  4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonche' le misure
di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine  dello  stato
di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri  del  31
gennaio 2020. 
  5. Sono fatte salve le misure di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  gia'
adottate per cause di forza maggiore  per  far  fronte  all'emergenza
dovuta alla diffusione del COVID-19. 
  6. Per l'attuazione dei commi  1  e  2,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'attuazione
del comma 3, e' autorizzata la spesa  di  160  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento
sanitario corrente  stabilito  per  il  medesimo  anno.  Al  relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente  rilevate
per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma
avviene secondo la tabella di cui  all'allegato  A,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
 
 
                               Art. 4 
 
            (Disciplina delle aree sanitarie temporanee) 
 
  1. Le regioni e le province autonome  possono  attivare,  anche  in
deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie
anche temporanee sia all'interno  che  all'esterno  di  strutture  di
ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private,  o  di
altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al
termine  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di  accreditamento  non
si applicano alle strutture di ricovero e cura per  la  durata  dello
stato di emergenza. 
  2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture
idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di  cui  al
comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  delle
leggi regionali, dei  piani  regolatori  e  dei  regolamenti  edilizi
locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza  deliberato
dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende  assolto  con
l'osservanza delle disposizioni  del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81. I lavori possono essere  iniziati  contestualmente  alla
presentazione della istanza o della denunzia di inizio  di  attivita'
presso il comune competente.  La  presente  disposizione  si  applica
anche agli ospedali, ai policlinici universitari,  agli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, alle  strutture  accreditate
ed autorizzate. 
  3. Sono fatte salve le misure gia' adottate ai sensi  del  comma  1
dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far  fronte
all'emergenza COVID-19. 
  4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino  alla  concorrenza
dell'importo di 50 milioni di euro,  a  valere  sull'importo  fissato
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come  rifinanziato
dall'articolo 1, comma 555, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
nell'ambito delle risorse non ancora  ripartite  alle  regioni.  Alle
risorse di cui al presente comma  accedono  tutte  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento
di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  sulla
base  delle  quote  d'accesso  al  fabbisogno  sanitario   indistinto
corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui
al  menzionato  articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,
l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene  secondo
la tabella di cui all'allegato B, che  costituisce  parte  integrante
del presente  decreto.  Con  uno  o  piu'  decreti  dirigenziali  del
Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di
cui al presente articolo, fino a concorrenza  degli  importi  di  cui
all'allegato  B;  al  conseguente  trasferimento  delle  risorse   si
provvede a  seguito  di  presentazione  da  parte  della  Regione  al
Ministero dell'economia e delle finanze degli  stati  di  avanzamento
dei lavori. 
 
 
                               Art. 5 
 
 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici) 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  produzione  e  la  fornitura   di
dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori
di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata
disponibilita' degli stessi nel periodo  di  emergenza  COVID-19,  il
Commissario straordinario di cui all'articolo 122  e'  autorizzato  a
erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in  conto
gestione, nonche' finanziamenti agevolati, alle  imprese  produttrici
di tali dispositivi. 
  2. A tal fine il Commissario straordinario si  avvale  dell'Agenzia
nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
impresa S.p.A. - Invitalia che  opera  come  soggetto  gestore  della
misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6. 
  3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo  122,  entro  5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia
la misura  e  fornisce  specifiche  disposizioni  per  assicurare  la
gestione della stessa. 
  4. I finanziamenti possono essere erogati anche  alle  aziende  che
rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 34, comma 3,
del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. 
  5. I dispositivi di protezione  individuale  sono  forniti  in  via
prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. 
  6. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi  a  fondo
perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalita'  compatibili
con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un  apposito
conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato. La gestione  ha  natura  di  gestione
fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei  conti,  ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre  1971,  n.  1041.  Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. 
  7.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  6  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 6 
 
                (Requisizioni in uso o in proprieta') 
 
  1. Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo  del
Dipartimento della protezione civile puo' disporre, nel limite  delle
risorse disponibili di cui  al  comma  10,  anche  su  richiesta  del
Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  122,  con  proprio
decreto, la requisizione in uso o in  proprieta',  da  ogni  soggetto
pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici,  nonche'
di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti  per  fronteggiare  la
predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle
strutture  e  degli  equipaggiamenti   alle   aziende   sanitarie   o
ospedaliere   ubicate   sul   territorio   nazionale,   nonche'   per
implementare il numero di posti letto specializzati  nei  reparti  di
ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. 
  2. La requisizione in uso non puo' durare oltre sei mesi dalla data
di apprensione del bene, ovvero fino al termine al  quale  sia  stata
ulteriormente prorogata la durata del predetto  stato  di  emergenza.
Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non e' restituita  al
proprietario senza alterazioni sostanziali e nello  stesso  luogo  in
cui fu requisita,  ovvero  in  altro  luogo  se  il  proprietario  vi
consenta, la requisizione in uso  si  trasforma  in  requisizione  in
proprieta',  salvo  che  l'interessato  consenta  espressamente  alla
proroga del termine. 
  3. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o  alterati  nella
sostanza sono requisibili solo in proprieta'. 
  4.   Contestualmente   all'apprensione    dei    beni    requisiti,
l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma
di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di  rifiuto
del proprietario a  riceverla,  essa  e'  posta  a  sua  disposizione
mediante offerta anche non formale e quindi  corrisposta  non  appena
accettata. Tale somma e' liquidata, alla stregua dei valori  correnti
di mercato che i beni requisiti avevano alla  data  del  31  dicembre
2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi  conseguenti  a
successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue: 
  a)  in  caso  di  requisizione  in  proprieta',   l'indennita'   di
requisizione e' pari al 100 per cento di detto valore; 
  b) in caso di requisizione in uso, l'indennita' e' pari,  per  ogni
mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a  un
sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprieta'. 
  5. Se nel decreto di requisizione in uso non  e'  indicato  per  la
restituzione  un  termine  inferiore,  l'indennita'  corrisposta   al
proprietario e' provvisoriamente liquidata con riferimento al  numero
di  mesi  o  frazione  di  mesi  intercorrenti  tra   la   data   del
provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma  1,
comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2. 
  6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonche'  in
quelli di  sua  trasformazione  in  requisizione  in  proprieta',  la
differenza tra l'indennita' gia' corrisposta e quella  spettante  per
l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi  della  lettera
a) del comma 4, e' corrisposta al proprietario entro 15 giorni  dalla
scadenza del termine indicato per l'uso. Se  non  viene  indicato  un
nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi  della
lettera a) del comma 4. 
  7. Nei  casi  in  cui  occorra  disporre  temporaneamente  di  beni
immobili per  far  fronte  ad  improrogabili  esigenze  connesse  con
l'emergenza  di  cui  al  comma  1,  il  Prefetto,  su  proposta  del
Dipartimento della protezione civile e  sentito  il  Dipartimento  di
prevenzione territorialmente competente, puo' disporre,  con  proprio
decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere,  ovvero  di
altri immobili aventi  analoghe  caratteristiche  di  idoneita',  per
ospitarvi  le  persone  in  sorveglianza   sanitaria   e   isolamento
fiduciario o in  permanenza  domiciliare,  laddove  tali  misure  non
possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. 
  8. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito ai sensi
del comma 7,  il  Prefetto,  avvalendosi  delle  risorse  di  cui  al
presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma
di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di  rifiuto
del proprietario a  riceverla,  essa  e'  posta  a  sua  disposizione
mediante offerta anche non formale e quindi  corrisposta  non  appena
accettata. L'indennita' di requisizione  e'  liquidata  nello  stesso
decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale  dell'Agenzia
delle  entrate,  alla  stregua  del  valore   corrente   di   mercato
dell'immobile requisito o di quello di  immobili  di  caratteristiche
analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di  mese
di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di  detto  valore.
La requisizione degli immobili puo' protrarsi fino al 31 luglio 2020,
ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata  la
durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto  di
requisizione in uso non e' indicato per la  restituzione  un  termine
inferiore,    l'indennita'    corrisposta    al    proprietario    e'
provvisoriamente liquidata  con  riferimento  al  numero  di  mesi  o
frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella
del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In  ogni  caso  di
prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennita' gia'
corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo e' corrisposta
al  proprietario  entro  30  giorni  dalla   scadenza   del   termine
originariamente indicato.  Se  non  e'  indicato  alcun  termine,  la
requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero  fino
al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello
stato di emergenza di cui al comma 1. 
  9. In ogni caso di contestazione, anche  in  sede  giurisdizionale,
non  puo'  essere  sospesa  l'esecutorieta'  dei   provvedimenti   di
requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo
458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  10. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la  spesa
nel limite massimo di 150 milioni di euro per  l'anno  2020,  cui  si
provvede ai sensi dell'articolo18, comma 4. 
 
 
                               Art. 7 
 
      (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari) 
 
  1. Al fine di contrastare e  contenere  il  diffondersi  del  virus
COVID-19,   e'   autorizzato,   per   l'anno   2020,   l'arruolamento
eccezionale,  a  domanda,  di  militari  dell'Esercito  italiano   in
servizio temporaneo, con una ferma eccezionale  della  durata  di  un
anno, nelle misure di seguito stabilite  per  ciascuna  categoria  di
personale: 
  a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente; 
  b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo. 
  2. Possono  essere  arruolati,  previo  giudizio  della  competente
commissione d'avanzamento,  i  cittadini  italiani  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
  a) eta' non superiore ad anni 45; 
  b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della
relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma
1, lettera  a),  ovvero  della  laurea  in  infermieristica  e  della
relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma
1, lettera b); 
  c)  non  essere  stati  giudicati  permanentemente  non  idonei  al
servizio militare; 
  d) non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti  ferme  nelle
Forze armate; 
  e) non essere stati condannati per delitti non colposi,  anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. 
  3. Le procedure di arruolamento di cui al  presente  articolo  sono
gestite tramite portale on-line sul sito internet del Ministero della
difesa "www.difesa.it" e si concludono entro  quindici  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Il personale di cui al  comma  1  non  e'  fornito  di  rapporto
d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso
e' attribuito il trattamento giuridico e economico dei  parigrado  in
servizio permanente. 
  5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e'  autorizzato  il
mantenimento in servizio di ulteriori 60 unita' di  ufficiali  medici
delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento,  di  cui
all'articolo 937, comma 1, lettera d),  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
  6. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  euro  13.750.000
per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno  2021  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 8 
 
(Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la  chimica
         e la fisica presso le strutture sanitarie militari) 
 
  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti dalla diffusione del  COVID  19,  di  garantire  i  livelli
essenziali di assistenza e di sostenere e  supportare  sinergicamente
le altre  strutture  di  qualsiasi  livello  del  Servizio  sanitario
nazionale,   tenuto   conto   dell'incremento   esponenziale    delle
prestazioni a carico del  Dipartimento  scientifico  del  Policlinico
militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche  e  dalla
connessa necessita' di sviluppo di test patogeni rari,  il  Ministero
della difesa, verificata  l'impossibilita'  di  utilizzare  personale
gia' in  servizio,  puo'  conferire  incarichi  individuali  a  tempo
determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei  unita'
di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza,
posizione economica F1, profilo professionale di funzionario  tecnico
per la biologia la chimica e la fisica. 
  2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione
per titoli e colloquio mediante  procedure  comparative  e  hanno  la
durata di un anno e non sono rinnovabili. 
  3. Le attivita' professionale svolte ai  sensi  dei  commi  1  e  2
costituiscono titoli preferenziali nelle  procedure  concorsuali  per
l'assunzione di personale nei medesimi profili  professionali  presso
il Ministero della difesa. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata  la
spesa di euro 115.490 per ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  e  ai
relativi oneri si provvede: 
  - per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione  del  fondo  a
disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle  tre
Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66; 
  - per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo  per
la  riallocazione   delle   funzioni   connesse   al   programma   di
razionalizzazione,  accorpamento,  riduzione  e  ammodernamento   del
patrimonio  infrastrutturale,  per  le  esigenze  di   funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi,  dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze  Armate,  inclusa
l`Arma dei Carabinieri, nonche' per il  riequilibrio  dei  principali
settori di spesa del Ministero della  Difesa,  con  la  finalita'  di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e
di sostenere le capacita'  operative  di  cui  all'articolo  619  del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. 
 
 
                               Art. 9 
 
       (Potenziamento delle strutture della Sanita' militare) 
 
  1.  Al  fine  fronteggiare  le  particolari  esigenze  emergenziali
connesse all'epidemia da COVID-19, e' autorizzata per l'anno 2020  la
spesa di 34,6 milioni  di  euro  per  il  potenziamento  dei  servizi
sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi  medici  e  presidi
sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. 
  2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di
Firenze  e'  autorizzato   alla   produzione   e   distribuzione   di
disinfettanti e sostanze ad attivita' germicida  o  battericida,  nel
limite di spesa di 704.000 euro. 
  3. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  35,304
milioni per l'anno 2020 di provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 10 
 
              (Potenziamento risorse umane dell'INAIL) 
 
  1. Per le medesime finalita' di cui al decreto legge 9 marzo  2020,
n. 14, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro,  anche  quale  soggetto  attuatore  degli  interventi  di
protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma  1,  dell'Ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  Protezione  civile  n.  630  del  3
febbraio 2020, e' autorizzato ad  acquisire  un  contingente  di  200
medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime  modalita'  di
cui all'articolo 1 del predetto decreto legge,  conferendo  incarichi
di  lavoro   autonomo,   anche   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, di durata  non  superiore  a  sei  mesi,  eventualmente
prorogabili in ragione del perdurare  dello  stato  di  emergenza,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo  9,  comma
28, del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Alla copertura dei degli oneri di cui al comma 1, pari  ad  euro
15.000.000, si provvede a valere sul  bilancio  dell'Istituto,  sulle
risorse destinate alla copertura dei rapporti in  convenzione  con  i
medici specialisti ambulatoriali. Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
126. 
 
 
                               Art. 11 
 
(Disposizioni  urgenti  per  assicurare  continuita'  alle  attivita'
   assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanita') 
 
  1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di
coordinamento connesse alla  gestione  dell'emergenza  COVID-19,  ivi
compreso  il  reclutamento  di  personale,  anche  in   deroga   alle
percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25
novembre  2016,  n.  218,   lo   stanziamento   di   parte   corrente
dell'Istituto superiore di sanita' e' incrementato di euro  4.000.000
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le finalita' di cui al
primo periodo l'Istituto e' altresi' autorizzato ad assumere a  tempo
determinato, per il triennio 2020-2022, n.  50  unita'  di  personale
cosi' suddivise: 
  a) 20 unita' di personale con qualifica di dirigente medico; 
  b)   5   unita'   di   personale    con    qualifica    di    primo
ricercatore/tecnologo, livello II; 
  c) 20 unita' di personale con qualifica  di  ricercatore/tecnologo,
livello III; 
  d) 5 unita' di personale con  qualifica  di  Collaboratore  Tecnico
Enti di Ricerca (CTER) livello VI. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo  del  fondo  di  parte  corrente  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
 
                               Art. 12 
 
(Misure straordinarie per la permanenza  in  servizio  del  personale
                             sanitario) 
 
  1. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
essenziali  di  assistenza,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, fino  al  perdurare  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio  dei  ministri  in  data  31  gennaio  2020,
verificata  l'impossibilita'  di   procedere   al   reclutamento   di
personale,  anche  facendo  ricorso  agli  incarichi  previsti  dagli
articoli 1 e 2 del  decreto  legge  9  marzo  2020,  n.  14,  possono
trattenere in servizio i dirigenti  medici  e  sanitari,  nonche'  il
personale del ruolo sanitario del comparto sanita'  e  gli  operatori
socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni
vigenti per il collocamento in quiescenza. 
  2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il
personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della  Polizia
di Stato puo' essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti
previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza. 
 
 
                               Art. 13 
 
(Deroga delle norme in materia  di  riconoscimento  delle  qualifiche
                      professionali sanitarie) 
 
  1. Per la durata  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in
deroga agli articoli  49  e  50  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni,  e  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n.  206  e
successive modificazioni, e'  consentito  l'esercizio  temporaneo  di
qualifiche professionali sanitarie ai  professionisti  che  intendono
esercitare  sul  territorio  nazionale  una   professione   sanitaria
conseguita all'estero regolata da  specifiche  direttive  dell'Unione
europea.  Gli  interessati  presentano  istanza   corredata   di   un
certificato di iscrizione all'albo  del  Paese  di  provenienza  alle
regioni e Province autonome, che possono  procedere  al  reclutamento
temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e  2  del
decreto legge 9 marzo 2020, n. 14. 
 
 
                               Art. 14 
 
    (Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria) 
 
  1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto
- legge 23 febbraio 2020 n. 6 non  si  applica  ai  dipendenti  delle
imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione  dei
farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonche' delle relative
attivita' di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.  I
lavoratori di cui al precedente periodo  sospendono  l'attivita'  nel
caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid -19 
 
 
                               Art. 15 
 
(Disposizioni  straordinarie  per   la   produzione   di   mascherine
        chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9, per  la  gestione  dell'emergenza  COVID-19,  e  fino  al
termine dello stato di emergenza di cui alla delibera  del  Consiglio
dei ministri  in  data  31  gennaio  2020,  e'  consentito  produrre,
importare  e  immettere  in  commercio   mascherine   chirurgiche   e
dispositivi  di  protezione  individuale  in  deroga   alle   vigenti
disposizioni. 
  2. I produttori e gli importatori delle mascherine  chirurgiche  di
cui al comma 1, e coloro  che  li  immettono  in  commercio  i  quali
intendono avvalersi della deroga ivi prevista,  inviano  all'Istituto
superiore di sanita' una autocertificazione  nella  quale,  sotto  la
propria  esclusiva  responsabilita',  attestano  le   caratteristiche
tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti
i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro  e  non
oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici
e gli importatori devono altresi' trasmettere all'Istituto  superiore
di sanita' ogni elemento  utile  alla  validazione  delle  mascherine
chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto  superiore  di  sanita',
nel termine di 3  giorni  dalla  ricezione  di  quanto  indicato  nel
presente comma, si pronuncia circa la  rispondenza  delle  mascherine
chirurgiche alle norme vigenti. 
  3. I produttori, gli  importatori  dei  dispositivi  di  protezione
individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio,
i quali  intendono  avvalersi  della  deroga  ivi  prevista,  inviano
all'INAIL  una  autocertificazione  nella  quale,  sotto  la  propria
esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche  dei
citati dispositivi e dichiarano che gli  stessi  rispettano  tutti  i
requisiti di sicurezza di cui alla vigente  normativa.  Entro  e  non
oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici
e gli importatori devono altresi' trasmettere all'INAIL ogni elemento
utile alla validazione  dei  dispositivi  di  protezione  individuale
oggetto  della  stessa.  L'INAIL,  nel  termine  di  3  giorni  dalla
ricezione di quanto indicato nel presente comma, si  pronuncia  circa
la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale  alle  norme
vigenti 
  4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai  commi  2  e  3  i
prodotti risultino non conformi alle  vigenti  norme,  impregiudicata
l'applicazione delle disposizioni in materia  di  autocertificazione,
il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore
e' fatto divieto di immissione in commercio. 
 
 
                               Art. 16 
 
(Ulteriori misure di protezione  a  favore  dei  lavoratori  e  della
                           collettivita') 
 
  1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine
dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero  territorio  nazionale,
per i lavoratori che nello  svolgimento  della  loro  attivita'  sono
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale
di un metro, sono considerati dispositivi di  protezione  individuale
(DPI), di cui all'articolo 74, comma 1,  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio,
il  cui  uso  e'   disciplinato   dall'articolo   34,   comma3,   del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 
  2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
gli  individui  presenti  sull'intero   territorio   nazionale   sono
autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE
e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. 
 
 
                               Art. 17 
 
(Disposizioni urgenti materia di  sperimentazione  dei  medicinali  e
     dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID) 
 
  1.Limitatamente al periodo dello stato di emergenza,  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31  gennaio  2020,  ferme
restando  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  sperimentazione
clinica  dei  medicinali  e  dei  dispositivi  medici,  al  fine   di
migliorare la capacita' di coordinamento e di analisi delle  evidenze
scientifiche disponibili, e' affidata ad  AIFA,  la  possibilita'  di
accedere a  tutti  i  dati  degli  studi  sperimentali  e  degli  usi
compassionevoli di cui al comma 2. 
  2. I dati delle  sperimentazioni  di  cui  al  comma  1  riguardano
esclusivamente gli studi sperimentali e gli usi  compassionevoli  dei
medicinali, per pazienti con COVID-19. I protocolli  di  studio  sono
preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica  (CTS)
dell'AIFA, che ne  comunica  gli  esiti  anche  al  Comitato  tecnico
scientifico dell'Unita' di crisi del  Dipartimento  della  Protezione
civile. 
  3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di  cui  alla
delibera del Consiglio dei Ministri  in  data  31  gennaio  2020,  il
comitato etico dell'Istituto  Nazionale  per  le  Malattie  Infettive
Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per
la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per  uso
umano e dei dispositivi medici per pazienti con COVID-19, esprime  il
parere nazionale,  anche  sulla  base  della  valutazione  della  CTS
dell'AIFA. 
  4. Il Comitato Etico di cui al comma 3,  acquisisce  dai  promotori
tutti i protocolli degli studi sperimentali sui  medicinali  di  fase
II, III e IV per la cura dei pazienti con COVID-19, nonche' eventuali
emendamenti e le richieste dei medici per gli usi compassionevoli. 
  5. Il Comitato Etico di cui al comma 3 comunica il parere alla  CTS
dell'AIFA, quest'ultima ne cura la pubblicazione mediante il  proprio
sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e
limitatamente al periodo di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in
materia di acquisizione  dei  dati  ai  fini  della  sperimentazione,
l'AIFA, sentito il Comitato  etico  nazionale  di  cui  al  comma  3,
pubblica entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto
una circolare che indica le procedure semplificate per la  menzionata
acquisizione dati nonche' per le modalita' di adesione agli studi. 
  6. Dall'applicazione del presente articolo  non  derivano  nuovi  e
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni  pubbliche
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente sui propri bilanci. 
 
 
                               Art. 18 
 
                       (Rifinanziamento fondi) 
 
  1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti
dal presente Titolo e da quelli di cui al decreto-legge 9 marzo 2020,
n. 14, e' incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno  2020.  Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  e  gli  enti  dei
rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla  contabilita'
dell'anno  2020,  all'apertura  di  un  centro  di   costo   dedicato
contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo  pertanto  una
tenuta distinta degli  accadimenti  contabili  legati  alla  gestione
dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di
cui al decreto ministeriale  24  maggio  2019.  Ciascuna  regione  e'
tenuta a redigere un apposito Programma  operativo  per  la  gestione
dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte  del  Ministero  della
salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente. 
  2.  In  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti  dalla  diffusione   del   COVID-19,   per   le   verifiche
dell'equilibrio economico del Servizio sanitario  nazionale  relative
all'anno 2019, per l'anno 2020  il  termine  del  30  aprile  di  cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311  e'
differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31  maggio
e' differito al 30 giugno. 
  3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse  allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in  data  31
gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui  all'articolo  44,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  1.650
milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6,  comma
10. 
  4. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 

Titolo II
Misure a sostegno del lavoro
Capo I
Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

 
                               Art. 19 
 
(Norme speciali in materia di trattamento ordinario  di  integrazione
                   salariale e assegno ordinario) 
 
  1. I datori di lavoro che  nell'anno  2020  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale  o  di  accesso
all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19",  per  periodi
decorrenti dal 23 febbraio  2020  per  una  durata  massima  di  nove
settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. 
  2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono
dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148 e dei  termini  del  procedimento  previsti
dall' articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo  30,  comma  2  del
predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando
l'informazione, la  consultazione  e  l'esame  congiunto  che  devono
essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a
quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve
essere presentata entro la fine del quarto mese successivo  a  quello
in cui ha avuto inizio il  periodo  di  sospensione  o  di  riduzione
dell'attivita'  lavorativa  e  non  e'  soggetta  alla  verifica  dei
requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. 
  3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione  salariale  e
assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono  conteggiati
ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  e  dagli
articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del  decreto  legislativo
14 settembre 2015,  n.  148,  e  sono  neutralizzati  ai  fini  delle
successive  richieste.  Limitatamente   all'anno   2020   all'assegno
ordinario garantito  dal  Fondo  di  integrazione  salariale  non  si
applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma  4,  secondo
periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  4.  Limitatamente  ai   periodi   di   trattamento   ordinario   di
integrazione salariale e assegno  ordinario  concessi  ai  sensi  del
comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso, limitatamente
per il  periodo  indicato  e  nell'anno  2020,  anche  ai  lavoratori
dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di  integrazione
salariale (FIS) che occupano mediamente  piu'  di  5  dipendenti.  Il
predetto trattamento su istanza del  datore  di  lavoro  puo'  essere
concesso con la modalita' di pagamento diretto della  prestazione  da
parte dell'INPS. 
  6. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente  articolo.  Gli  oneri  finanziari  relativi  alla  predetta
prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite  di  80
milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7. I fondi di solidarieta'  bilaterali  del  Trentino  e  dell'Alto
Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del  decreto  legislativo
14 settembre  2015,  n.148,  garantiscono  l'erogazione  dell'assegno
ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalita'  del  presente
articolo. 
  8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo
devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti  la
prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non
si applica la disposizione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e
di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di  spesa
pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente
comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'   stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  10. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 20 
 
(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le  aziende  che
        si trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria) 
 
  1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del  decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione
salariale straordinario, possono presentare  domanda  di  concessione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale   ai   sensi
dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane.  La
concessione del  trattamento  ordinario  sospende  e  sostituisce  il
trattamento  di  integrazione  straordinario  gia'   in   corso.   La
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale  puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni
salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. 
  2.  La  concessione  del  trattamento  ordinario  di   integrazione
salariale  e'  subordinata  alla  sospensione  degli  effetti   della
concessione della cassa  integrazione  straordinaria  precedentemente
autorizzata  e  il  relativo  periodo  di  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale concesso ai  sensi  dell'articolo  19  non  e'
conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2,
e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  3.  Limitatamente  ai   periodi   di   trattamento   ordinario   di
integrazione  salariale  concessi  ai  sensi  del  comma   1   e   in
considerazione della  relativa  fattispecie  non  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148. 
  4. In considerazione della limitata operativita'  conseguente  alle
misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via  transitoria
all'espletamento dell'esame  congiunto  e  alla  presentazione  delle
relative  istanze  per  l'accesso  ai  trattamenti  straordinari   di
integrazione salariale non si applicano gli  articoli  24  e  25  del
decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  limitatamente  ai
termini procedimentali. 
  5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1  a  3
sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del  limite  di
spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  6. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.  9,
le parole "all'interruzione" sono sostituite  dalle  seguenti:  "alla
sospensione". 
  7. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 21 
 
(Trattamento di assegno ordinario per i datori di  lavoro  che  hanno
          trattamenti di assegni di solidarieta' in corso) 
 
  1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale,
che alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, hanno  in  corso  un  assegno  di  solidarieta',  possono
presentare domanda di concessione  dell'assegno  ordinario  ai  sensi
dell'articolo 19 per un periodo non superiore a  nove  settimane.  La
concessione  del  trattamento  ordinario   sospende   e   sostituisce
l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La concessione  dell'assegno
ordinario puo' riguardare anche  i  medesimi  lavoratori  beneficiari
dell'assegno  di  solidarieta'  a  totale  copertura  dell'orario  di
lavoro. 
  2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di solidarieta' e
assegno concesso ai sensi dell'articolo 19 non  sono  conteggiati  ai
fini  dei  limiti  previsti  dall'articolo  4,  commi  1   e   2,   e
dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148. 
  3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1  a  2
sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma
9. 
  4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai  sensi
del comma 1 e in considerazione della  relativa  fattispecie  non  si
applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8,  secondo  periodo,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  5. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 22 
 
      (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga) 
 
  1. Le Regioni e Province autonome, con  riferimento  ai  datori  di
lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della  pesca
e  del  terzo  settore  compresi  gli   enti   religiosi   civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste
dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o  riduzione  di
orario, in costanza di rapporto di lavoro,  possono  riconoscere,  in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che  puo'  essere  concluso  anche   in   via   telematica   con   le
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello nazionale per  i  datori  di  lavoro,  trattamenti  di  cassa
integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del
rapporto di lavoro e comunque per un periodo  non  superiore  a  nove
settimane.  Per  i  lavoratori  e'  riconosciuta   la   contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori. Il  trattamento  di  cui  al
presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per
le ore di riduzione o sospensione delle  attivita',  nei  limiti  ivi
previsti,  e'  equiparato  a  lavoro  ai  fini  del   calcolo   delle
prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al  presente
comma non e' richiesto per i datori di lavoro  che  occupano  fino  a
cinque dipendenti. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i  datori  di  lavoro
domestico. 
  3. Il trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel
limite massimo  di  3.293,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia'  in
forza alla medesima data. Le risorse di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome  con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  4. I trattamenti di cui al  presente  articolo  sono  concessi  con
decreto delle regioni  e  delle  province  autonome  interessate,  da
trasmettere all'INPS in modalita' telematica  entro  quarantotto  ore
dall'adozione, la cui efficacia e'  in  ogni  caso  subordinata  alla
verifica del rispetto dei limiti di spesa  di  cui  al  comma  3.  Le
regioni  e  delle  province  autonome,  unitamente  al   decreto   di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che  provvede
all'erogazione  delle  predette  prestazioni,  previa  verifica   del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di  spesa  di  cui  al
comma 3. Le domande sono presentate  alla  regione  e  alle  province
autonome,  che  le  istruiscono  secondo  l'ordine   cronologico   di
presentazione delle  stesse.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale  attivita'
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  alle  regioni  e
alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite  di
spesa,  le  regioni  non  potranno  in  ogni  caso   emettere   altri
provvedimenti concessori. 
  5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui  al  comma
1, destinate alle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di  solidarieta'  bilaterali   del
Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  che  autorizzano  le
relative prestazioni. 
  6. Per il trattamento di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo  19,  comma  2,  primo  periodo  del
presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso  esclusivamente
con la modalita' di pagamento  diretto  della  prestazione  da  parte
dell'INPS, applicando la disciplina di  cui  all'articolo  44,  comma
6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17  del  decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9. 
  8. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 

Capo II
Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

 
                               Art. 23 
 
(Congedo  e  indennita'  per  i  lavoratori  dipendenti  del  settore
privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art.
2, comma 26 della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  i  lavoratori
                 autonomi, per emergenza COVID -19) 
 
  1. Per l'anno 2020 a decorrere dal  5  marzo,  in  conseguenza  dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per  l'infanzia  e
delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine  e  grado,  di
cui al Decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  4  marzo
2020, e  per  un  periodo  continuativo  o  frazionato  comunque  non
superiore a quindici giorni, i  genitori  lavoratori  dipendenti  del
settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi  9  e  10,
per i figli di eta' non superiore ai  12  anni,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 5, di  uno  specifico  congedo,  per  il  quale  e'
riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento della  retribuzione,
calcolata  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  23  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  ad  eccezione  del  comma  2  del
medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti  da  contribuzione
figurativa. 
  2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli
32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  fruiti
dai genitori durante il periodo di sospensione  di  cui  al  presente
articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1  con  diritto
all'indennita' e non computati ne' indennizzati a titolo  di  congedo
parentale. 
  3. I genitori lavoratori iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9  e  10,  per  il
periodo di cui al comma 1, per i figli di eta' non  superiore  ai  12
anni, fatto salvo quanto  previsto  al  comma  5,  di  uno  specifico
congedo, per il quale e' riconosciuta una  indennita',  per  ciascuna
giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di  1/365  del  reddito
individuato secondo la base  di  calcolo  utilizzata  ai  fini  della
determinazione dell'indennita' di maternita'. La medesima  indennita'
e' estesa ai genitori lavoratori autonomi  iscritti  all'INPS  ed  e'
commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al  50  per  cento
della retribuzione convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente
dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 
  4. La  fruizione  del  congedo  di  cui  al  presente  articolo  e'
riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per  un  totale
complessivo di quindici giorni, ed e' subordinata alla condizione che
nel nucleo familiare  non  vi  sia  altro  genitore  beneficiario  di
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o  cessazione
dell'attivita'  lavorativa  o  altro  genitore  disoccupato   o   non
lavoratore. 
  5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti
di cui all'articolo 24, il limite di eta' di cui ai commi 1 e  3  non
si applica in riferimento ai figli con disabilita' in  situazione  di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni  ordine  e  grado  o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 
  6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a  5,  i  genitori
lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori,  di  eta'
compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo  familiare
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti  di  sostegno  al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa
o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto  di  astenersi
dal lavoro per il periodo di sospensione dei  servizi  educativi  per
l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, senza  corresponsione  di  indennita'  ne'  riconoscimento  di
contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla
conservazione del posto di lavoro. 
  7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche
nei confronti dei genitori affidatari. 
  8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente  disposizione,
in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3  e  5  e  per  i
medesimi lavoratori  beneficiari,  e'  prevista  la  possibilita'  di
scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi  di
baby-sitting  nel  limite  massimo  complessivo  di  600   euro,   da
utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma  1.
Il  bonus  viene  erogato  mediante  il  libretto  famiglia  di   cui
all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. 
  9. Il  bonus  di  cui  al  comma  8  e'  altresi'  riconosciuto  ai
lavoratori autonomi  non  iscritti  all'INPS,  subordinatamente  alla
comunicazione da  parte  delle  rispettive  casse  previdenziali  del
numero dei beneficiari. 
  10.Le modalita' operative per accedere al congedo di cui ai commi 1
e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla
base  delle  domande  pervenute,  l'INPS  provvede  al   monitoraggio
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
monitoraggio emerga il superamento del limite  di  spesa  di  cui  al
comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate. 
  11. I benefici di cui al presente articolo  sono  riconosciuti  nel
limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020. 
  12. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 24 
 
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge  5  febbraio
                            1992, n. 104) 
 
  1.  Il  numero  di  giorni  di  permesso  retribuito   coperto   da
contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e'  incrementato  di  ulteriori  complessive
dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 
  2. Il beneficio di cui al comma  1  e'  riconosciuto  al  personale
sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende
ed enti del Servizio  sanitario  nazionale  impegnati  nell'emergenza
COVID-19 e del comparto sanita'. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 25 
 
(Congedo  e  indennita'  per  i  lavoratori  dipendenti  del  settore
pubblico, nonche' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per
i dipendenti del settore sanitario pubblico  e  privato  accreditato,
                      per emergenza COVID -19) 
 
  1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza  dei  provvedimenti
di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita'
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e  per  tutto  il
periodo  della  sospensione  ivi  prevista,  i  genitori   lavoratori
dipendenti  del  settore  pubblico  hanno  diritto  a  fruire   dello
specifico congedo e relativa indennita' di cui all'articolo 23, commi
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennita' di cui al primo  periodo
non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori  stiano
gia' fruendo di analoghi benefici. 
  2.  L'erogazione  dell'indennita',  nonche'   l'indicazione   delle
modalita' di fruizione del congedo sono a  cura  dell'amministrazione
pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. 
  3. Per i lavoratori dipendenti del settore  sanitario,  pubblico  e
privato accreditato, appartenenti alla categoria  dei  medici,  degli
infermieri, dei tecnici di  laboratorio  biomedico,  dei  tecnici  di
radiologia medica e  degli  operatori  sociosanitari,  il  bonus  per
l'acquisto  di  servizi  di  baby-sitting  per  l'assistenza   e   la
sorveglianza dei figli minori  fino  a  12  anni  di  eta',  previsto
dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di  cui  al
comma 1, e' riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
La disposizione  di  cui  al  presente  comma  si  applica  anche  al
personale  del  comparto  sicurezza,  difesa  e   soccorso   pubblico
impiegato per le esigenze connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19. 
  4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3,  il  lavoratore
presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e  secondo  le
modalita' tecnico-operative stabilite in  tempo  utile  dal  medesimo
Istituto indicando, al momento della domanda stessa,  la  prestazione
di cui intende usufruire,  contestualmente  indicando  il  numero  di
giorni di indennita'  ovvero  l'importo  del  bonus  che  si  intende
utilizzare. Sulla base delle domande pervenute,  l'INPS  provvede  al
monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora  dal  monitoraggio  emerga  il  superamento,  anche  in   via
prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al
rigetto delle domande presentate. 
  5. I benefici di cui al presente  articolo  sono  riconosciuti  nel
limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Fino alla data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti  Covid-19,  dichiarato  con  la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i
sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72  ore.  Per  i
sindaci  lavoratori  dipendenti  pubblici  le  assenze   dal   lavoro
derivanti dal presente comma sono equiparate  a  quelle  disciplinate
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. 
  7. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 26 
 
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva  dei
                   lavoratori del settore privato) 
 
  1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva  o  in
permanenza domiciliare fiduciaria  con  sorveglianza  attiva  di  cui
all'articolo 1, comma  2,  lettere  h)  e  i)  del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  dai  lavoratori  del  settore  privato,   e'
equiparato a malattia ai  fini  del  trattamento  economico  previsto
dalla normativa di riferimento e  non  e'  computabile  ai  fini  del
periodo di comporto. 
  2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in
possesso  del  riconoscimento  di  disabilita'  con  connotazione  di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio
1992, n.104, nonche' ai  lavoratori  in  possesso  di  certificazione
rilasciata  dai  competenti  organi  medico  legali,  attestante  una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o  da  esiti  da
patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative   terapie
salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n.
104 del 1992, il periodo di assenza  dal  servizio  prescritto  dalle
competenti autorita' sanitarie, e' equiparato al ricovero ospedaliero
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9. 
  3. Per i periodi di cui al comma 1, il  medico  curante  redige  il
certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato
origine alla quarantena con sorveglianza  attiva  o  alla  permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 
  4. Sono considerati validi i  certificati  di  malattia  trasmessi,
prima dell'entrata in vigore della presente  disposizione,  anche  in
assenza del provvedimento di cui al comma 3 da  parte  dell'operatore
di sanita' pubblica. 
  5. In deroga alle disposizioni vigenti,  gli  oneri  a  carico  del
datore di lavoro, che presentano domanda  all'ente  previdenziale,  e
degli Istituti  previdenziali  connessi  con  le  tutele  di  cui  al
presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite  massimo
di  spesa  di  130  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Gli   enti
previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa  di  cui
al  primo  periodo  del  presente   comma.   Qualora   dal   predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via  prospettica
il limite di spesa, gli stessi enti  previdenziali  non  prendono  in
considerazione ulteriori domande 
  6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19,
il certificato e' redatto dal medico curante nelle consuete modalita'
telematiche,  senza  necessita'  di  alcun  provvedimento  da   parte
dell'operatore di sanita' pubblica. 
  7. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 27 
 
(Indennita'   professionisti   e   lavoratori   con    rapporto    di
              collaborazione coordinata e continuativa) 
 
  1. Ai liberi professionisti titolari di  partita  iva  attiva  alla
data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori  titolari  di  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa attivi alla  medesima  data,
iscritti alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari  di  pensione  e  non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,  e'  riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro.  L'indennita'  di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 28 
 
(Indennita'  lavoratori  autonomi  iscritti  alle  Gestioni  speciali
                              dell'Ago) 
 
  1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme  previdenziali
obbligatorie,  ad  esclusione  della   Gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e'
riconosciuta un'indennita' per il mese di  marzo  pari  a  600  euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 29 
 
(Indennita' lavoratori stagionali del turismo  e  degli  stabilimenti
                              termali) 
 
  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il  rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  la  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  non  titolari  di
pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  e'  riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro.  L'indennita'  di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 30 
 
            (Indennita' lavoratori del settore agricolo) 
 
  1. Agli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  non  titolari  di
pensione,  che  nel  2019  abbiano  effettuato  almeno  50   giornate
effettive  di  attivita'  di   lavoro   agricolo,   e'   riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro.  L'indennita'  di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo  di  396  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal  predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.. 
 
 
                               Art. 31 
 
                  (Incumulabilita' tra indennita') 
 
  1. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non  sono
tra esse cumulabili e non sono altresi' riconosciute ai percettori di
reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n.  4
convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26. 
 
 
                               Art. 32 
 
(Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione
                      agricola nell'anno 2020) 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per
gli operai agricoli a tempo determinato  e  indeterminato  e  per  le
figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n.
334, ovunque residenti o domiciliati  sul  territorio  nazionale,  il
termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola
di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre  1989  n.
338, convertito con modificazioni dalla legge  7  dicembre  1989,  n.
389, e' prorogato,  solo  per  le  domande  non  gia'  presentate  in
competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020. 
 
 
                               Art. 33 
 
(Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI  e
                              DIS-COLL) 
 
  1.  Al  fine  di  agevolare  la  presentazione  delle  domande   di
disoccupazione NASpI e  DIS-COLL,  in  considerazione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria
dall'attivita' lavorativa verificatisi a  decorrere  dal  1°  gennaio
2020 e fino al 31 dicembre 2020,  i  termini  di  decadenza  previsti
dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma  8,  del  decreto
legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono  ampliati  da  sessantotto  a
centoventotto giorni. 
  2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre  il  termine
ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' fatta salva la  decorrenza  della
prestazione  dal  sessantottesimo  giorno  successivo  alla  data  di
cessazione involontaria del rapporto di lavoro. 
  3. Sono altresi' ampliati di 60 giorni i termini  previsti  per  la
presentazione della domanda di  incentivo  all'autoimprenditorialita'
di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto  legislativo  n.  22  del
2015, nonche' i termini per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  cui
all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma  1,  e  di
cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo. 
 
 
                               Art. 34 
 
(Proroga   termini   decadenziali   in   materia   previdenziale    e
                           assistenziale) 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno  2020  il  decorso
dei termini di decadenza  relativi  alle  prestazioni  previdenziali,
assistenziali  e  assicurative  erogate  dall'INPS  e  dall'INAIL  e'
sospeso di diritto. 
  2. Sono altresi' sospesi, per il medesimo periodo di cui  al  comma
1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione. 
 
 
                               Art. 35 
 
             (Disposizioni in materia di terzo settore) 
 
  1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore,  di  cui
al decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.117,  le  parole  "entro
ventiquattro mesi dalla  data  della  sua  entrata  in  vigore"  sono
sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020". 
  2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n.112, le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in
vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020". 
  3. Per l'anno 2020, le organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale di cui all'articolo 10, del decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le  organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nei  registri  regionali  e  delle   province
autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le  associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri  nazionale,  regionali  e
delle province autonome di Trento e Bolzano  di  cui  all'articolo  7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le  quali  la  scadenza  del
termine di approvazione dei bilanci ricade  all'interno  del  periodo
emergenziale,  come  stabilito  dalla  delibera  del  Consiglio   dei
ministri del 31 gennaio 2020,  possono  approvare  i  propri  bilanci
entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche  in  deroga  alle
previsioni di legge, regolamento o statuto. 
 
 
                               Art. 36 
 
               (Disposizioni in materia di patronati) 
 
  1.  Gli  istituti  di  patronato  e  di  assistenza   sociale,   in
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono: 
    a) in deroga all'articolo 4 del Decreto Ministeriale  10  ottobre
2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152,  acquisire,
fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria,  il  mandato
di patrocinio in via telematica,  fermo  restando  che  la  immediata
regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa  vigente
deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione  emergenziale
prima  della  formalizzazione  della  relativa  pratica  all'istituto
previdenziale; 
    b) in deroga all'articolo 7 del Decreto Ministeriale  10  ottobre
2008 n. 193, approntare una riduzione  degli  orari  di  apertura  al
pubblico e, tenuto conto  della  necessita'  attuale  di  ridurre  il
numero di personale presente negli uffici e di  diminuire  l'afflusso
dell'utenza, il servizio all'utenza puo' essere modulato, assicurando
l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile  operare
mediante l'organizzazione dell'attivita' con modalita' a distanza; 
    c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere  b)
e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152,
entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019  e  i
nominativi dei  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di
controllo, nonche' i dati  riassuntivi  e  statistici  dell'attivita'
assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla  struttura
organizzativa in Italia e all'estero. 
 
 
                               Art. 37 
 
(Sospensione  dei   termini   per   il   pagamento   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
              obbligatoria per i lavoratori domestici) 
 
  1. Sono sospesi i termini relativi  ai  versamenti  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico  in  scadenza  nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non  si  fa  luogo  al
rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati. I pagamenti dei contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati
entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi 
  2. I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,  della
legge 8 agosto 1995 n. 335, sono  sospesi,  per  il  periodo  dal  23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere  dalla  fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla  fine  del
periodo. 
 
 
                               Art. 38 
 
              (Indennita' lavoratori dello spettacolo) 
 
  1. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  Lavoratori  dello
spettacolo, con almeno 30 contributi  giornalieri  versati  nell'anno
2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a  50.000
euro, e non titolari di pensione, e' riconosciuta  un'indennita'  per
il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennita'  di  cui  al  presente
articolo non concorre  alla  formazione  del  reddito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i  lavoratori
titolari di rapporto di lavoro dipendente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  3. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di  48,6  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  4 Alla copertura degli oneri  previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 39 
 
              (Disposizioni in materia di lavoro agile) 
 
  1.Fino alla data  del  30  aprile  2020,  i  lavoratori  dipendenti
disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare  una
persona con disabilita' nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a  svolgere  la
prestazione di lavoro in modalita' agile ai sensi dagli  articoli  da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  81,  a  condizione  che  tale
modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 
  2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e  comprovate
patologie  con  ridotta  capacita'  lavorativa  e'  riconosciuta   la
priorita'  nell'accoglimento  delle  istanze  di  svolgimento   delle
prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli  da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 
 
 
                               Art. 40 
 
            (Sospensione delle misure di condizionalita') 
 
  1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici,  considerata
la situazione di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativa  al
rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata  di
6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020  e
le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del  virus
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  emanati
in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli  spostamenti  delle
persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per  due
mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  gli  obblighi
connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto
legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini  ivi  previsti,  le
misure di condizionalita' e i relativi termini comunque previsti  per
i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto  legislativo  4  marzo
2015, n. 22, e per i  beneficiari  di  integrazioni  salariali  dagli
articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, gli adempimenti relativi agli obblighi  di  cui  all'articolo  7
della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  le  procedure  di  avviamento  a
selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
nonche' i termini  per  le  convocazioni  da  parte  dei  centri  per
l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di  cui
all'articolo 20, comma 3, lettera  a),  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150. 
 
 
                               Art. 41 
 
(Sospensione  dell'attivita'  dei  Comitati  centrali  e   periferici
   dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione) 
 
  1. Sono sospese fino al 1 giugno 2020  le  attivita'  dei  Comitati
centrali e periferici dell'Inps nonche' l'efficacia  dei  decreti  di
costituzione e ricostituzione dei Comitati. 
  2.  Le  integrazioni  salariali  di   competenza   dei   Fondi   di
solidarieta' bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo
le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi. 
  3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei  Comitati  amministratori
dei Fondi di solidarieta' bilaterali, gia' costituiti, sono  nominati
Commissari dei rispettivi Fondi. 
 
 
                               Art. 42 
 
                        (Disposizioni INAIL) 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno  2020,  il  decorso
dei termini di  decadenza  relativi  alle  richieste  di  prestazioni
erogate dall'INAIL e' sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla
fine del periodo  di  sospensione.  Sono  altresi'  sospesi,  per  il
medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui  al  comma  1,  i
termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione
della rendita  su  domanda  del  titolare,  nonche'  su  disposizione
dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965  che
scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini  riprendono  a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 
  2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2)  in
occasione di lavoro,  il  medico  certificatore  redige  il  consueto
certificato di infortunio e lo invia  telematicamente  all'INAIL  che
assicura, ai sensi delle vigenti  disposizioni,  la  relativa  tutela
dell'infortunato.  Le  prestazioni  INAIL  nei  casi   accertati   di
infezioni da coronavirus in occasione di lavoro  sono  erogate  anche
per il periodo di quarantena o di permanenza  domiciliare  fiduciaria
dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti
eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non  sono
computati ai fini della determinazione  dell'oscillazione  del  tasso
medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti
del  Decreto  Interministeriale  27  febbraio   2019.   La   presente
disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati. 
 
 
                               Art. 43 
 
(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi
                              sanitari) 
 
  1. Allo scopo  di  sostenere  la  continuita',  in  sicurezza,  dei
processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria
coronavirus, l'Inail  entro  provvede  entro  il  30  aprile  2020  a
trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di  euro  da  erogare
alle imprese per l'acquisto di  dispositivi  ed  altri  strumenti  di
protezione individuale, a valere sulle risorse gia'  programmate  nel
bilancio  di  previsione  2020   dello   stesso   istituto   per   il
finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma  5,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81. 
  2.Al fine di rafforzare la  tutela  dei  lavoratori  infortunati  e
tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione
e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato  a  bandire  procedure
concorsuali  pubbliche  e  conseguentemente  ad  assumere   a   tempo
indeterminato,  a  decorrere  dall'anno  2020,   con   corrispondente
incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unita'  di
personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di
primo livello nella branca specialistica di  medicina  legale  e  del
lavoro. 
  3.Le conseguenti assunzioni di personale hanno  effetto  in  misura
pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per
il restante 50 per  cento,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022.  Ai
relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno  2020,  4.926.759  per
l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  a
valere sul bilancio  dell'INAIL.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021  e  euro
5.075.000 annui a decorrere dall'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 44 
 
(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore  dei
             lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) 
 
  1. Al fine di  garantire  misure  di  sostegno  al  reddito  per  i
lavoratori dipendenti e autonomi che  in  conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro e' istituito, nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  un
Fondo denominato "Fondo per il reddito di  ultima  istanza"  volto  a
garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui  al  presente
comma, di una indennita', nel limite di spesa 300 milioni di euro per
l'anno 2020. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto, sono definiti i criteri  di  priorita'  e  le  modalita'  di
attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la  eventuale
quota del limite di spesa di cui al comma  1  da  destinare,  in  via
eccezionale,  in  considerazione  della   situazione   di   emergenza
epidemiologica, al sostegno del reddito dei  professionisti  iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di  cui  ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e  10  febbraio  1996,  n.
103. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 45 
 
(Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari  al
                 ripristino del servizio elettrico) 
 
  1.  Al  fine  di   garantire   la   continuita'   delle   attivita'
indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino  del
servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le  abilitazioni
gia' in possesso del relativo personale conservano la loro  validita'
fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di  temporanea  impossibilita'
ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. 
  2. Resta fermo l'obbligo per il datore  di  lavoro  di  erogare  la
formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto
delle misure di contenimento adottate per l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19. 
 
 
                               Art. 46 
 
   (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti) 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223 e' precluso  per  60  giorni  e  nel  medesimo
periodo sono sospese le procedure  pendenti  avviate  successivamente
alla data del 23 febbraio  2020.  Sino  alla  scadenza  del  suddetto
termine, il  datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti, non puo' recedere dal contratto per  giustificato  motivo
oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15  luglio  1966,  n.
604. 
 
 
                               Art. 47 
 
(Strutture per le persone con disabilita' e  misure  compensative  di
                     sostegno anche domiciliare) 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo  di  contrastare  e
contenere il diffondersi del virus  COVID-19  e  tenuto  conto  della
difficolta' di far rispettare le regole  di  distanziamento  sociale,
nei  Centri  semiresidenziali,  comunque   siano   denominati   dalle
normative     regionali,     a     carattere     socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario per persone con disabilita', l'attivita' dei medesimi
e' sospesa dalla data del presente decreto e fino alla  data  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale puo', d'accordo con
gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari  di  cui
al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle
persone con disabilita' ad alta necessita' di sostegno sanitario, ove
la tipologia delle prestazioni  e  l'organizzazione  delle  strutture
stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In
ogni caso, per la  durata  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le  assenze
dalle  attivita'   dei   centri   di   cui   al   comma   precedente,
indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di
esclusione dalle medesime. 
  2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e  39  del  presente
decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal  posto  di
lavoro da parte di uno dei genitori conviventi  di  una  persona  con
disabilita' non puo' costituire giusta causa di recesso dal contratto
di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione
che sia preventivamente comunicata  e  motivata  l'impossibilita'  di
accudire la persona con disabilita' a seguito della sospensione delle
attivita' dei Centri di cui al comma 1. 
 
 
                               Art. 48 
 
                (Prestazioni individuali domiciliari) 
 
  1. Durante la sospensione dei servizi educativi  e  scolastici,  di
cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta
con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23
febbraio  2020  n.6,  e  durante  la  sospensione   delle   attivita'
sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per  anziani  e
per persone con disabilita', laddove disposta con ordinanze regionali
o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e
il conseguente stato  di  necessita',  le  pubbliche  amministrazioni
forniscono, avvalendosi del personale disponibile, gia' impiegato  in
tali  servizi,  dipendente  da  soggetti  privati  che   operano   in
convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme  individuali
domiciliari  o  a  distanza  o  resi  nel  rispetto  delle  direttive
sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente  i  servizi
senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo
priorita'  individuate   dall'amministrazione   competente,   tramite
coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori
ed  i  fondi  ordinari  destinati  a  tale  finalita',  alle   stesse
condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a  eventuali
clausole   contrattuali,   convenzionali,   concessorie,    adottando
specifici protocolli che definiscano tutte le misure  necessarie  per
assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. 
  2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e  dei
servizi sociosanitari e socioassistenziali di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono  autorizzate  al
pagamento dei gestori privati dei suddetti  servizi  per  il  periodo
della  sospensione,  sulla  base  di  quanto  iscritto  nel  bilancio
preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo  accordo
tra le parti secondo le modalita' indicate al comma  1  del  presente
articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte  dell'importo
dovuto per l'erogazione del servizio  secondo  le  modalita'  attuate
precedentemente alla sospensione  e  subordinatamente  alla  verifica
dell'effettivo svolgimento dei  servizi.  Sara'  inoltre  corrisposta
un'ulteriore quota che, sommata  alla  precedente,  dara'  luogo,  in
favore  dei  soggetti  cui  e'   affidato   il   servizio,   ad   una
corresponsione complessiva di entita' pari all'importo gia' previsto,
al  netto  delle  eventuali  minori  entrate  connesse  alla  diversa
modalita' di effettuazione del  servizio  stesso.  La  corresponsione
della seconda quota, sara' corrisposta previa verifica dell'effettivo
mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di  tali  attivita',
delle strutture attualmente interdette, tramite il personale  a  cio'
preposto,  fermo  restando   che   le   stesse   dovranno   risultare
immediatamente disponibili e in  regola  con  tutte  le  disposizioni
vigenti, con particolare riferimento a quelle  emanate  ai  fini  del
contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della  ripresa  della
normale attivita'. 
  3. I pagamenti di cui al  comma  2  comportano  la  cessazione  dei
trattamenti  del  fondo  di  integrazione  salariale   e   di   cassa
integrazione in deroga laddove riconosciuti per  la  sospensione  dei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  e  dei  servizi  degli  educatori
nella   scuola   primaria,   o    di    servizi    sociosanitari    e
socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti
assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e  con
ordinanze  regionali  o  altri  provvedimenti   che   dispongano   la
sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'. 
 

Titolo III
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

 
                               Art. 49 
 
                  (Fondo centrale di garanzia PMI) 
 
  1. Per la durata di 9 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni  del  Fondo  di
cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662 si applicano le seguenti misure: 
    a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
    b) l'importo massimo garantito per singola  impresa  e'  elevato,
nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro; 
    c) per gli interventi di  garanzia  diretta,  la  percentuale  di
copertura  e'  pari  all'80  per  cento  dell'ammontare  di  ciascuna
operazione di finanziamento per  un  importo  massimo  garantito  per
singola  impresa  di  1.500.000   euro.   Per   gli   interventi   di
riassicurazione la percentuale di copertura e' pari al 90  per  cento
dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo  di  garanzia,  a
condizione che le garanzie  da  questi  rilasciate  non  superino  la
percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per  un  importo
massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro; 
    d) sono ammissibili  alla  garanzia  del  Fondo  finanziamenti  a
fronte di  operazioni  di  rinegoziazione  del  debito  del  soggetto
beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione  al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in  misura  pari
ad almeno il 10 percento dell'importo del debito  residuo  in  essere
del finanziamento oggetto di rinegoziazione; 
    e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di  Sezioni  speciali
del  Fondo  o  di  programmi  UE  che  ne  integrano  le  risorse   o
l'operativita'  possono  assicurare   il   loro   apporto   ai   fini
dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo  sino
al massimo dell'80 percento in garanzia diretta e del 90 percento  in
riassicurazione; 
    f) per le operazioni per  le  quali  banche  o  gli  intermediari
finanziari  hanno  accordato,  anche  di   propria   iniziativa,   la
sospensione del pagamento delle rate di ammortamento,  o  della  sola
quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione
del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
    g) fatto salve le esclusioni gia' previste all'articolo 6,  comma
2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze  6  marzo  2017,  ai  fini
dell'accesso  alla   garanzia   del   Fondo,   la   probabilita'   di
inadempimento delle imprese, e' determinata esclusivamente sulla base
del modulo economico-finanziario del modello di  valutazione  di  cui
alla parte IX,  lettera  A,  delle  condizioni  di  ammissibilita'  e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia  riportate  nell'allegato  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le
imprese che presentano esposizioni classificate come  "sofferenze"  o
"inadempienze probabili" ai sensi della  disciplina  bancaria  o  che
rientrino  nella  nozione  di  "impresa  in  difficolta'"  ai   sensi
dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. 
    h) Non e' dovuta la commissione per  il  mancato  perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del  DM
6 marzo 2017; 
    i)  per  operazioni  di  investimento  immobiliare  nei   settori
turistico - alberghiero e delle  attivita'  immobiliari,  con  durata
minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del
Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite  sui
finanziamenti; 
    j) per le  garanzie  su  specifici  portafogli  di  finanziamenti
dedicati   a   imprese   danneggiate   dall'emergenza   Covid-19,   o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere
colpiti dall'epidemia, la quota  della  tranche  junior  coperta  dal
Fondo  puo'  essere  elevata  del   50   per   cento,   ulteriormente
incrementabile del 20 per cento in caso di  intervento  di  ulteriori
garanti; 
    k) sono  ammissibili  alla  garanzia  del  fondo,  con  copertura
all'80% in garanzia  diretta  e  al  90%  in  riassicurazione,  nuovi
finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore  a  3
mila  euro  erogati  da  banche,  intermediari  finanziari   previsti
dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del  1°  settembre  1993
(Testo  unico  bancario)  e  degli  altri  soggetti  abilitati   alla
concessione di  credito  e  concessi  a  favore  di  persone  fisiche
esercenti attivita' di impresa, arti o  professioni  assoggettati  la
cui attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza  COVID-19
come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47  del  DPR
445/2000. In favore di tali  soggetti  beneficiari  l'intervento  del
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso
gratuitamente e senza valutazione; 
    l)  le  Amministrazioni  di  settore,   anche   unitamente   alle
associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse  al
Fondo ai fini della costituzione di sezioni  speciali  finalizzate  a
sostenere l'accesso al credito per determinati  settori  economici  o
filiere d'impresa; 
    m) sono prorogati per tre mesi  tutti  i  termini  riferiti  agli
adempimenti amministrativi relativi alle operazioni  assistite  dalla
garanzia del Fondo. 
  2. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole  "e
privati". 
  3. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, nonche' le garanzie su portafogli di minibond,
sono  concesse  a  valere  sulla  dotazione  disponibile  del  Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo  per  tempo,  di  un  ammontare  di
risorse libere del  Fondo,  destinate  al  rilascio  di  garanzie  su
singole operazioni finanziarie, pari ad almeno  l'85  percento  della
dotazione disponibile del Fondo. 
  4. Gli  operatori  di  microcredito  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'articolo  III  del  Testo  unico  bancario  di  cui  al   decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  in  possesso  del  requisito  di
micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito  e  nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento  e,
relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno  iniziato  la
propria attivita' non oltre tre  anni  prima  della  richiesta  della
garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi
due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della
garanzia del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti  concessi  da
banche e intermediari finanziari  finalizzati  alla  concessione,  da
parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore
di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176. 
  5. All'articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole "euro  25.000,00"  sono  sostituite
dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e  delle
finanze  adegua  il  D.M.  17  ottobre  2014,  n.  176   alle   nuove
disposizioni. 
  6. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle  sezioni
speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia  del  Fondo
puo' essere elevata per le nuove operazioni fino  al  maggior  limite
consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora  quest'ultimo
venga elevato rispetto al limite previsto alla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo. Con successivo decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  possono
essere individuate  ulteriori  tipologie  di  operazioni,  anche  per
singole forme tecniche o per specifici settori di attivita',  per  le
quali le percentuali di copertura del Fondo  possono  essere  elevate
fino al massimo  consentito  dalla  disciplina  dell'Unione  Europea,
tenendo conto delle risorse  disponibili  e  dei  potenziali  impatti
sull'economia. 
  7. Per le finalita' di cui al comma 1 al Fondo di garanzia  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l'anno 2020. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 1,  in  quanto  compatibili,  si
applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17,  comma  2,  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in  favore  delle  imprese
agricole e della pesca. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma
sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020. 
  9.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico,  possono  essere  previste  ulteriori  misure  di
sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso  il  rilascio  di
finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%,  a  favore
delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino
nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto  disciplina  le
forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti  autorizzati  al
rilascio dei finanziamenti e  delle  garanzie,  in  conformita'  alla
normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai
fini dell'attuazione delle suddette misure possono essere individuate
dal decreto nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, nonche' ai  sensi  dell'articolo  126,  commi  5  e  8,  del
presente decreto legge. 
  10. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 50 
 
                   (Modifiche alla disciplina FIR) 
 
  1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti:
«All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto,
puo' essere corrisposto un anticipo nel limite  massimo  del  40  per
cento  dell'importo  dell'indennizzo  deliberato  dalla   Commissione
tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio»; 
  b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti:
« All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del  piano  di
riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite  massimo  del
40  per   cento   dell'importo   dell'indennizzo   deliberato   dalla
Commissione  tecnica   a   seguito   del   completamento   dell'esame
istruttorio »; 
  2. All'art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160 le parole:
"18 aprile 2020" sono sostituite con le seguenti: "18 giugno 2020". 
 
 
                               Art. 51 
 
(Misure per il contenimento dei costi per le PMI della  garanzia  dei
                confidi di cui all'art. 112 del TUB) 
 
  1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di
quelle a  titolo  di  sanzione,  dai  confidi  all'Organismo  di  cui
all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385,  sono  deducibili  dai   contributi   previsti   al   comma   22
dell'articolo  13  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  3-bis  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresi' agli
Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385. 
 
 
                               Art. 52 
 
(Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE)  2019/2177
del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  dicembre  2019  che
modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed?esercizio
delle attivita' di assicurazione e di  riassicurazione  (Solvibilita'
                                II)) 
 
  1. All'articolo 36-septies  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  "9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma  8  e'
applicato quando  la  differenza  descritta  al  medesimo  comma  sia
positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli  85
punti base." 
 
 
                               Art. 53 
 
              (Misure per il credito all'esportazione) 
 
  1. Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione
nel settore turistico interessato in settori interessati dall'impatto
dell'emergenza sanitaria, il Ministero dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE
Spa, di  cui  all'articolo  6,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,  per  operazioni  nel  settore  crocieristico,
deliberate da SACE Spa  entro  la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. 
  2. La garanzia dello Stato e' rilasciata con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, su istanza di  SACE  Spa,  sentito  il
Comitato di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  19
novembre  2014,  tenuto  conto  della  dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326 e nei limiti delle risorse disponibili. 
 
 
                               Art. 54 
 
(Attuazione del Fondo solidarieta' mutui  "prima  casa",  cd.  "Fondo
                            Gasparrini") 
 
  1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo  di  cui
all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007: 
    a. l'ammissione ai benefici del Fondo  e'  esteso  ai  lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti  che  autocertifichino  ai  sensi
degli articoli 46 e  47  DPR  445/2000  di  aver  registrato,  in  un
trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel  minor  lasso  di
tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data,  un
calo  del  proprio  fatturato,  superiore  al   33%   del   fatturato
dell'ultimo trimestre 2019 in  conseguenza  della  chiusura  o  della
restrizione della  propria  attivita'  operata  in  attuazione  delle
disposizioni  adottate  dall'autorita'  competente  per   l'emergenza
coronavirus; 
    b. Per l'accesso al  Fondo  non  e'  richiesta  la  presentazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 
  2. Il comma  478,  dell'articolo  2  della  legge  n.  244/2007  e'
sostituito dal seguente: 
  "478.  Nel  caso  di  mutui  concessi  da  intermediari  bancari  o
finanziari, il Fondo  istituito  dal  comma  475,  su  richiesta  del
mutuatario che intende avvalersi della facolta'  prevista  dal  comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede,
al pagamento degli interessi compensativi nella misura  pari  al  50%
degli interessi maturati sul debito residuo  durante  il  periodo  di
sospensione.". 
  3.  con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere adottate  le  necessarie
disposizioni di attuazione del presente articolo, nonche' del comma 1
e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020. 
  4. Per le finalita' di cui sopra al Fondo di  cui  all'articolo  2,
comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di  euro
per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di  cui  all'art.  8
del regolamento di cui al DM 132/2010. 
  5. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 55 
 
            (Misure di sostegno finanziario alle imprese) 
 
  L'articolo  44-bis  del  decreto  legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e'
sostituito dal seguente: 
 
                             Art. 44-bis 
 
  1. Qualora una societa' ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre
2020,  crediti  pecuniari   vantati   nei   confronti   di   debitori
inadempienti a  norma  del  comma  5,  puo'  trasformare  in  credito
d'imposta le attivita' per imposte anticipate  riferite  ai  seguenti
componenti: perdite fiscali non ancora computate in  diminuzione  del
reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  alla  data  della  cessione;
importo del rendimento nozionale  eccedente  il  reddito  complessivo
netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto  legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, non ancora dedotto ne' fruito tramite credito d'imposta
alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle  perdite
fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma
1  dell'articolo  84  del  predetto  testo  unico.  Ai   fini   della
trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al  presente
comma  possono  essere  considerati  per  un  ammontare  massimo  non
eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini  del
presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un
valore nominale massimo  pari  a  2  miliardi  di  euro,  determinato
tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro  il  31  dicembre
2020 dalle societa' tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e  dalle  societa'  controllate,
anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attivita' per imposte
anticipate riferibili ai componenti  sopra  indicati  possono  essere
trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte  in  bilancio.
La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia
della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della
cessione dei crediti, per il cedente: 
    a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili  le
perdite di cui all'articolo 84 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,   relative   alle   attivita'   per    imposte    anticipate
complessivamente trasformabili in  credito  d'imposta  ai  sensi  del
presente articolo; 
    b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta  le
eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, relative alle attivita' per imposte anticipate  complessivamente
trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. 
  2. I crediti d'imposta  derivanti  dalla  trasformazione  non  sono
produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti
di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  ovvero  possono  essere  ceduti
secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o  dall'articolo  43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, ovvero possono essere chiesti a rimborso.  I  crediti  d'imposta
vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono  alla
formazione  del  reddito  di  impresa  ne'  della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  3. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta  e'  condizionata  all'esercizio,  da  parte  della
societa' cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma  1,  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  giugno  2016,  n.  119.  L'opzione,  se  non   gia'
esercitata, deve essere esercitata entro la  chiusura  dell'esercizio
in corso alla data  in  cui  ha  effetto  la  cessione  dei  crediti;
l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo  a  quello
in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione  del  citato
articolo 11  del  decreto-legge  n.  59  del  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n.  119  del  2016,  nell'ammontare  delle
attivita' per imposte anticipate sono comprese anche le attivita' per
imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta  ai  sensi  del
presente  articolo  nonche'  i  crediti  d'imposta  derivanti   dalla
trasformazione delle predette attivita' per imposte anticipate. 
  4. Il presente articolo non si applica a societa' per le quali  sia
stato accertato lo stato di dissesto o  il  rischio  di  dissesto  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.
180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2,  comma  1,  lettera
b), del codice della crisi d'impresa e  dell'insolvenza,  di  cui  al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
  5. Per gli effetti  del  presente  articolo,  si  ha  inadempimento
quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla
data in cui era dovuto. 
  6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
cessioni di crediti tra societa' che sono tra loro legate da rapporti
di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  e  alle
societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. 
 
 
                               Art. 56 
 
(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e  medie  imprese
                 colpite dall'epidemia di COVID-19) 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e'
formalmente  riconosciuta  come  evento  eccezionale   e   di   grave
turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea. 
  2. Al fine di sostenere le  attivita'  imprenditoriali  danneggiate
dall'epidemia di COVID-19 le  Imprese,  come  definite  al  comma  5,
possono  avvalersi  dietro  comunicazione   -   in   relazione   alle
esposizioni  debitorie  nei  confronti  di  banche,  di  intermediari
finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1°  settembre
1993 (Testo unico bancario) e degli  altri  soggetti  abilitati  alla
concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di  sostegno
finanziario: 
    a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati
a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del  29  febbraio
2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto,
gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non
ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto  o  in  parte
fino al 30 settembre 2020; 
    b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del
30  settembre  2020  i  contratti  sono  prorogati,   unitamente   ai
rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino  al  30
settembre 2020 alle medesime condizioni; 
    c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso  rateale,
anche perfezionati  tramite  il  rilascio  di  cambiali  agrarie,  il
pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30
settembre 2020 e' sospeso sino al 30 settembre 2020  e  il  piano  di
rimborso  delle  rate  o  dei  canoni  oggetto  di   sospensione   e'
dilazionato,  unitamente  agli  elementi  accessori  e  senza  alcuna
formalita', secondo modalita' che assicurino  l'assenza  di  nuovi  o
maggiori oneri per entrambe  le  parti;  e'  facolta'  delle  imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 
  3.  La  comunicazione  prevista  al  comma  2  e'  corredata  della
dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art.
47  DPR  445/2000  di  aver  subito  in  via  temporanea  carenze  di
liquidita' quale conseguenza diretta della  diffusione  dell'epidemia
da COVID-19. 
  4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le
cui esposizioni debitorie non siano, alla data di  pubblicazione  del
presente   decreto,   classificate   come   esposizioni    creditizie
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile  agli  intermediari
creditizi. 
  5. Ai fini del presente  articolo,  si  intendono  per  Imprese  le
microimprese e  le  piccole  e  medie  imprese  come  definite  dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003, aventi sede in Italia. 
  6.  Su  richiesta  telematica   del   soggetto   finanziatore   con
indicazione dell'importo massimo  garantito,  le  operazioni  oggetto
delle misure di sostegno di  cui  al  comma  2  sono  ammesse,  senza
valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del  Fondo
di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. La sezione speciale, con una dotazione  di  1730  milioni  di
euro, garantisce: 
  a) per un importo pari al 33 per cento i  maggiori  utilizzi,  alla
data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data
di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2,
lettera a); 
  b) per un importo pari al 33 per  cento  i  prestiti  e  gli  altri
finanziamenti la cui scadenza e' prorogata  ai  sensi  del  comma  2,
lettera b); 
  c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui  e
degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di  leasing
che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e  che  siano  state
sospese ai sensi del comma 2, lettera c). 
  Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in  tutto  o  in
parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al  comma  2,  lettera
a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da  parte
dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto  di
provvista  in   relazione   al   prolungamento   dell'operazione   di
finanziamento,  alle  stesse  condizioni  del  contratto   originario
nonche'   con   riferimento   a   finanziamenti   agevolati    previa
comunicazione  all'ente  incentivante  che  entro  15   giorni   puo'
provvedere  a  fornire  le  eventuali  integrazioni  alle   modalita'
operative. 
  7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al  comma  6  ha
natura sussidiaria ed e' concessa  a  titolo  gratuito.  La  garanzia
copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e  capitale
dei maggiori utilizzi delle linee di credito e  dei  prestiti,  delle
rate o dei canoni di leasing  sospesi  e  degli  altri  finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per  ciascuna  operazione  ammessa  alla
garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un  importo  non
inferiore al 6 % dell'importo  garantito  a  valere  sulla  dotazione
della sezione speciale. 
  8.  L'escussione  della  garanzia  puo'  essere   richiesta   dagli
intermediari a se siano state avviate, nei diciotto  mesi  successivi
al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2,  le  procedure
esecutive in relazione a: (i) l'inadempimento totale o parziale delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento,
anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi  relative
ai prestiti prorogati  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  b);  (iii)
l'inadempimento di una o piu' rate di prestiti o  canoni  di  leasing
sospesi  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  c).  In  tal  caso,  gli
intermediari possono inviare al Fondo  di  garanzia  per  le  PMI  la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai  prestiti  e  agli
altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c)  corredata
da una stima  della  perdita  finale  a  carico  del  Fondo.  Per  la
fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia e' attivabile,
con i medesimi presupposti di  cui  sopra,  nei  limiti  dell'importo
delle rate o dei canoni di  leasing  sospesi  sino  al  30  settembre
.2020.  Il  Fondo  di  garanzia,  verificata  la  legittimita'  della
richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti. 
  9.  Il  Fondo  di  garanzia,  verificata  la   legittimita'   della
richiesta, provvede a liquidare  in  favore  della  banca,  entro  90
giorni, un anticipo pari al  50%  del  minor  importo  tra  la  quota
massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33
per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di  cui  al
comma 8. 
  10.  Il  soggetto  creditore  beneficiario  della   garanzia   puo'
richiedere,  entro  180  giorni  dall'esaurimento   delle   procedure
esecutive, la liquidazione del residuo importo  dovuto  a  titolo  di
escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni  dalla  data
di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo  di
garanzia  provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai
soggetti beneficiari della garanzia. 
  11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformita'
all'autorizzazione  della  Commissione  europea  prevista  ai   sensi
all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione  Europea.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto  -  legge
possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo  di  cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
662. 
  12. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 57 
 
(Supporto  alla  liquidita'  delle  imprese  colpite   dall'emergenza
           epidemiologica mediante meccanismi di garanzia) 
 
  1. Al fine  di  supportare  la  liquidita'  delle  imprese  colpite
dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le  esposizioni  assunte
da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di
prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle  banche
e degli altri soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito  che
concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che  hanno
sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata  emergenza,
operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del
comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla  garanzia
del Fondo di cui all'art. 2, comma 100,  lett.  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia  dello
Stato. La garanzia dello Stato  e'  rilasciata  in  favore  di  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per  cento
dell'esposizione assunta, e' a prima domanda, orientata  a  parametri
di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e  conforme  con
la normativa di riferimento dell'Unione europea. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  stabiliti
criteri, modalita' e condizioni per la concessione della garanzia  di
cui al  comma  1  e  la  relativa  procedura  di  escussione  e  sono
individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1,
assicurando comunque complementarieta' con il Fondo  di  garanzia  di
cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  3.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  delle  garanzie
dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione  iniziale
di 500 milioni di euro per l'anno 2020.  E'  autorizzata  allo  scopo
l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione
del Fondo puo' essere affidata  a  societa'  a  capitale  interamente
pubblico ai sensi dell'art. 19 comma 5 del  DL78/2009.  La  dotazione
del fondo, sul quale sono versate le commissioni  che  CDP  paga  per
l'accesso alla garanzia,  puo'  essere  incrementata  anche  mediante
versamento di contributi da parte  delle  amministrazioni  statali  e
degli enti territoriali. Le commissioni e  i  contributi  di  cui  al
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnate al Fondo. 
  4. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 58 
 
      (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81) 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394,
puo' essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento
della quota capitale e degli interessi delle  rate  in  scadenza  nel
corso dell'anno  2020,  con  conseguente  traslazione  del  piano  di
ammortamento per un periodo corrispondente. 
 
 
                               Art. 59 
 
(Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni
           necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19) 
 
  1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza  derivante  dalla
diffusione del COVID-19, ferma restando  l'operativita'  di  sostegno
all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
143, SACE Spa  e'  autorizzata  a  rilasciare  garanzie  e  coperture
assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti  della  garanzia
dello Stato, in favore  di  fornitori  esteri  per  la  vendita  alle
Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per  il
COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni  possono  essere  rilasciate
anche a banche  nazionali,  nonche'  a  banche  estere  od  operatori
finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi  di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita',  per
crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento  delle
suddette  attivita',  nonche'  quelle  connesse  o  strumentali.   Le
modalita' operative degli interventi sopra descritti sono definite da
SACE Spa, in base  alle  proprie  regole  di  governo  e  nei  limiti
specifici  indicati  annualmente  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio dello Stato. 
 

Titolo IV
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

 
                               Art. 60 
 
              (Rimessione in termini per i versamenti) 
 
  1. I versamenti  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,
inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed  assistenziali
ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo
2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. 
 
 
                               Art. 61 
 
(Sospensione  dei   versamenti   delle   ritenute,   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
                            obbligatoria) 
 
  1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1,
lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite da "e 24"; 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   8,   comma   1,   del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,  si  applicano  anche  ai  seguenti
soggetti: 
    a) federazioni sportive nazionali, enti di  promozione  sportiva,
associazioni    e    societa'    sportive,    professionistiche     e
dilettantistiche, nonche' soggetti  che  gestiscono  stadi,  impianti
sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo,
centri sportivi, piscine e centri natatori; 
    b)  soggetti  che  gestiscono  teatri,  sale  da  concerto,  sale
cinematografiche,  ivi  compresi  i  servizi  di  biglietteria  e  le
attivita'  di  supporto  alle  rappresentazioni  artistiche,  nonche'
discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; 
    c) soggetti  che  gestiscono  ricevitorie  del  lotto,  lotterie,
scommesse,  ivi  compresa  la  gestione  di  macchine  e   apparecchi
correlati; 
    d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi  compresi
quelli  di  carattere  artistico,  culturale,  ludico,   sportivo   e
religioso; 
    e) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione,  gelaterie,
pasticcerie, bar e pub; 
    f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi  e
monumenti  storici,  nonche'  orti  botanici,  giardini  zoologici  e
riserve naturali; 
    g) soggetti che gestiscono asili nido  e  servizi  di  assistenza
diurna  per  minori  disabili,  servizi  educativi   e   scuole   per
l'infanzia, servizi didattici di primo  e  secondo  grado,  corsi  di
formazione professionale, scuole di vela, di  navigazione,  di  volo,
che rilasciano  brevetti  o  patenti  commerciali,  scuole  di  guida
professionale per autisti; 
    h) soggetti che svolgono  attivita'  di  assistenza  sociale  non
residenziale per anziani e disabili; 
    i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n.  323,  e
centri per il benessere fisico; 
    l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 
    m) soggetti che  gestiscono  stazioni  di  autobus,  ferroviarie,
metropolitane, marittime o aeroportuali; 
    n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare,
ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie
e ski-lift; 
    o) soggetti che  gestiscono  servizi  di  noleggio  di  mezzi  di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 
    p) soggetti che gestiscono servizi di  noleggio  di  attrezzature
sportive  e  ricreative  ovvero  di  strutture  e  attrezzature   per
manifestazioni e spettacoli; 
    q)  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  guida  e   assistenza
turistica; 
    r) alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  di  cui
all'articolo 10, del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460
iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla
legge 11 agosto 1991, n.  266,  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano di cui  all'articolo  7  della  legge  7
dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale,
una o piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo  5,
comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. 
  3. Per le imprese turistico recettive,  le  agenzie  di  viaggio  e
turismo ed i tour operator, nonche' per i soggetti di cui al comma 2,
i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto  in
scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi. 
  4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di  5  rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.  Non  si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  5. Le  federazioni  sportive  nazionali,  gli  enti  di  promozione
sportiva, le associazioni e le societa' sportive, professionistiche e
dilettantistiche, di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  applicano  la
sospensione di cui al medesimo  comma  fino  al  31  maggio  2020.  I
versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di  giugno  2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
 
 
                               Art. 62 
 
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e
                            contributivi) 
 
  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede  operativa  nel  territorio  dello  Stato  sono  sospesi  gli
adempimenti   tributari   diversi   dai    versamenti    e    diversi
dall'effettuazione delle  ritenute  alla  fonte  e  delle  trattenute
relative  all'addizionale  regionale  e  comunale,  che  scadono  nel
periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta  ferma
la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020,
n. 9,  recante  disposizioni  riguardanti  i  termini  relativi  alla
dichiarazione dei redditi precompilata 2020. 
  2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la  sede  operativa
nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non  superiori  a  2
milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello  in  corso
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,  sono
sospesi i versamenti da  autoliquidazione  che  scadono  nel  periodo
compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 
    a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale,
che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; 
    b) relativi all'imposta sul valore aggiunto; 
    c) relativi ai contributi previdenziali  e  assistenziali,  e  ai
premi per l'assicurazione obbligatoria. 
  3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul  valore  aggiunto
di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi  o
compensi percepiti, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la  sede
operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. 
  4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020,  restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze  24  febbraio  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 
  5. I versamenti sospesi ai sensi dei  commi  2  e  3,  nonche'  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24  febbraio  2020
sono effettuati, senza applicazione  di  sanzioni  ed  interessi,  in
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o  mediante  rateizzazione
fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal
mese di maggio 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del  comma  1  sono  effettuati
entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. 
  7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nel territorio dello Stato con  ricavi  o  compensi
non superiori a euro 400.000 nel  periodo  di  imposta  precedente  a
quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel  periodo  compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e  il  31
marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui  agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  da  parte  del  sostituto  d'imposta,   a
condizione che nel mese precedente non abbiano  sostenuto  spese  per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono   della   presente    opzione,    rilasciano    un'apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e  compensi  non  sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono
a versare  l'ammontare  delle  ritenute  d'acconto  non  operate  dal
sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio  2020  o  mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari  importo  a
decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di  sanzioni  e
interessi. 
 
 
                               Art. 63 
 
                  (Premio ai lavoratori dipendenti) 
 
  1.  1.  Ai  titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente  di   cui
all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n.  917,  che  possiedono  un  reddito  complessivo  da  lavoro
dipendente dell'anno precedente di importo  non  superiore  a  40.000
euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020,  che  non  concorre
alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al  numero
di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel  predetto
mese. 
  2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600
riconoscono, in via automatica, l'incentivo  di  cui  al  comma  1  a
partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e  comunque
entro il termine di effettuazione delle operazioni di  conguaglio  di
fine anno. 
  3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2  compensano  l'incentivo
erogato mediante  l'istituto  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 64 
 
(Credito d'imposta per le spese di sanificazione  degli  ambienti  di
                               lavoro) 
 
  1. Allo scopo di incentivare la  sanificazione  degli  ambienti  di
lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19,
ai soggetti esercenti attivita'  d'impresa,  arte  o  professione  e'
riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020,  un  credito  d'imposta,
nella misura del 50 per cento  delle  spese  di  sanificazione  degli
ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino  ad
un massimo di  20.000  euro  per  ciascun  beneficiario,  nel  limite
complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge,  sono  stabiliti  i  criteri   e   le   modalita'   di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 65 
 
              (Credito d'imposta per botteghe e negozi) 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da  COVID-19,  ai   soggetti   esercenti   attivita'   d'impresa   e'
riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura  del
60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese
di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attivita' di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
11 marzo 2020 ed e' utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 66 
 
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e  in  natura  a
sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza  epidemiologica  da
                              COVID-19) 
 
  1. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura,  effettuate
nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo  di  lucro,  finalizzate  a  finanziare  gli
interventi in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione  dall'imposta  lorda
ai fini dell'imposta sul reddito pari al  30%,  per  un  importo  non
superiore a 30.000 euro. 
  2. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura  a  sostegno
delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa,
si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai  fini
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  le  erogazioni
liberali di cui al periodo precedente sono deducibili  nell'esercizio
in cui sono effettuate. 
  3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura  di  cui
ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali del 28 novembre 2019. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 67 
 
(Sospensione dei termini relativi all'attivita'  degli  uffici  degli
                          enti impositori) 
 
  1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i  termini  relativi
alle attivita' di liquidazione, di  controllo,  di  accertamento,  di
riscossione e di  contenzioso,  da  parte  degli  uffici  degli  enti
impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio  2020,
i termini per  fornire  risposta  alle  istanze  di  interpello,  ivi
comprese quelle  da  rendere  a  seguito  della  presentazione  della
documentazione integrativa, di cui all'articolo  11  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5  agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 147. Per il  medesimo  periodo,  e',  altresi',  sospeso  il
termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello  di
cui al periodo precedente. Sono inoltre  sospesi  i  termini  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R.  29
settembre 1973, n. 600, nonche' i termini relativi alle procedure  di
cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23  dicembre  2014,
n. 190. 
  2. In  relazione  alle  istanze  di  interpello  di  cui  al  comma
precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini  per  la
risposta previsti dalle relative  disposizioni,  nonche'  il  termine
previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3
del decreto  legislativo  24  settembre  2015,  n.  156,  iniziano  a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo
di sospensione. Durante il periodo di sospensione,  la  presentazione
delle predette istanze di interpello e  di  consulenza  giuridica  e'
consentita esclusivamente per via  telematica,  attraverso  l'impiego
della posta elettronica certificata di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti  non
residenti che non si avvalgono di un  domiciliatario  nel  territorio
dello Stato, mediante  l'invio  alla  casella  di  posta  elettronica
ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it. 
  3. Sono, altresi', sospese, dall'8 marzo  al  31  maggio  2020,  le
attivita', non  aventi  carattere  di  indifferibilita'  ed  urgenza,
consistenti nelle risposte alle istanze,  formulate  ai  sensi  degli
articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater,  155-quinquies  e  155-sexies
delle  disposizioni  di  attuazione,  di  accesso  alla  banca   dati
dell'Anagrafe   Tributaria,   compreso   l'Archivio   dei    rapporti
finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici  delegati,
nonche' le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo  22
della  legge  7  agosto,  n.  241,  e  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza  relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  27
luglio 2000,  n.  212,  l'articolo  12  del  decreto  legislativo  24
settembre 2015, n. 159. 
 
 
                               Art. 68 
 
(Sospensione  dei  termini  di  versamento   dei   carichi   affidati
                    all'agente della riscossione) 
 
  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non  tributarie,  sono
sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo  dall'8  marzo
al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di  pagamento  emesse  dagli
agenti  della  riscossione,  nonche'  dagli  avvisi  previsti   dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.  I  versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica  soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione.  Non
si procede al rimborso  di  quanto  gia'  versato.  Si  applicano  le
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  24
settembre 2015, n. 159. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  agli  atti
di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui  al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli  enti  territoriali,  nonche'  agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160. 
  3. E' differito  al  31maggio  il  termine  di  versamento  del  28
febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera  b),  e  23,  e
all'articolo 5, comma 1, lettera d),  del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, nonche' all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e  il  termine  di
versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del
presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
19, comma 1, del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.112,  le
comunicazioni di inesigibilita' relative  alle  quote  affidate  agli
agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019  e  nell'anno
2020 sono presentate, rispettivamente, entro  il  31  dicembre  2023,
entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025. 
 
 
                               Art. 69 
 
             (Proroga versamenti nel settore dei giochi) 
 
  1. I termini per il versamento del prelievo  erariale  unico  sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e  del
canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati
al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere  versate  con  rate
mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati
giorno per giorno. La prima rata e' versata entro il 29 maggio  e  le
successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata  e'  versata
entro il 18 dicembre 2020. 
  2. A seguito della  sospensione  dell'attivita'  delle  sale  bingo
prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non e'  dovuto
il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge  27  dicembre
2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto
il periodo di sospensione dell'attivita'. 
  3. I termini previsti dall'articolo 1, comma  727  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto  legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, sono prorogati di 6 mesi. 
  4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente  disposizione
si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 70 
 
      (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli) 
 
  1. Per l'anno 2020, le risorse destinate alla  remunerazione  delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia  delle
dogane e  dei  monopoli,  in  considerazione  dei  rilevanti  impegni
derivanti dall'incremento  delle  attivita'  di  controllo  presso  i
porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione  dall'emergenza
sanitaria Covid19, sono incrementate  di  otto  milioni  di  euro,  a
valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga  all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75.  Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 71 
 
             (Menzione per la rinuncia alle sospensioni) 
 
  1. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
previste  forme  di  menzione  per  i  contribuenti  i   quali,   non
avvalendosi di una o piu' tra le sospensioni di  versamenti  previste
dal  presente  titolo  e  dall'articolo  37,  effettuino  alcuno  dei
versamenti  sospesi   e   ne   diano   comunicazione   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
 

Titolo V
Ulteriori disposizioni
Capo I
(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19)

 
                               Art. 72 
 
       (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese) 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da  ripartire
denominato "Fondo per la promozione  integrata",  con  una  dotazione
iniziale  di  150  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  volto  alla
realizzazione delle seguenti iniziative: 
  a) realizzazione di una  campagna  straordinaria  di  comunicazione
volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione
del sistema economico nazionale nel settore  agroalimentare  e  negli
altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla  diffusione  del
Covid-19,   anche   avvalendosi   di   ICE-Agenzia    italiana    per
l'internazionalizzazione  delle  imprese  e  per  l'attrazione  degli
investimenti; 
  b) potenziamento delle attivita' di promozione  del  sistema  Paese
realizzate, anche mediante la rete all'estero,  dal  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale  e  da  ICE-Agenzia
italiana   per   l'internazionalizzazione   delle   imprese   e   per
l'attrazione degli investimenti; 
  c) cofinanziamento di iniziative di promozione  dirette  a  mercati
esteri  realizzate  da  altre  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2000,  n.
165, mediante la stipula di apposite convenzioni; 
  d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta
per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri  e
modalita' stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205. I cofinanziamenti sono concessi nei  limiti  e  alle  condizioni
previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato
di importanza minore (de minimis). 
  2. In considerazione dell'esigenza di  contenere  con  immediatezza
gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui  al
comma 1, nonche' a quelli inclusi  nel  piano  straordinario  di  cui
all'articolo  30  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: 
  a) i contratti  di  forniture,  lavori  e  servizi  possono  essere
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo  63,  comma  6,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  b)  il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e ICE-Agenzia  italiana  per  l'internazionalizzazione
delle  imprese  e  per  l'attrazione   degli   investimenti   possono
avvalersi, con modalita' definite mediante convenzione, e nei  limiti
delle  risorse  finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo di impresa Spa - Invitalia. 
  3. Le iniziative di cui al presente articolo  sono  realizzate  nel
rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico  in  materia  di
internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina  di  regia
di cui all'articolo 14, comma 18-bis,  del  decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le  diverse
finalita' con decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  proprio   decreto   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo
126. 
 
 
                               Art. 73 
 
          (Semplificazioni in materia di organi collegiali) 
 
  1. Al fine di contrastare  e  contenere  la  diffusione  del  virus
COVID-19 e fino alla data di  cessazione  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i  consigli
dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e  le  giunte
comunali, che non  abbiano  regolamentato  modalita'  di  svolgimento
delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali
modalita', nel rispetto di criteri di  trasparenza  e  tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di
identificare  con  certezza  i  partecipanti,   sia   assicurata   la
regolarita' dello svolgimento delle sedute  e  vengano  garantiti  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  97  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'  adeguata  pubblicita'
delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da
ciascun ente. 
  2. Per lo stesso tempo previsto dal comma  1,  i  presidenti  degli
organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati  su
base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi  del  sistema
camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute  dei  predetti
organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia  prevista
negli atti regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza
nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle
comunicazioni. 
  3. Per lo stesso tempo  di  cui  ai  commi  precedenti  e'  sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  9  e
55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai  pareri  delle
assemblee  dei  sindaci  e   delle   conferenze   metropolitane   per
l'approvazione dei bilanci preventivi  e  consuntivi,  nonche'  degli
altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. 
  4. Per lo stesso  tempo  previsto  dal  comma  1,  le  associazioni
private anche non riconosciute e le fondazioni 
  che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute
in videoconferenza, possono  riunirsi  secondo  tali  modalita',  nel
rispetto di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilita'  previamente
fissati,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di
identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da
ciascun ente. 
  5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 
 
 
                               Art. 74 
 
(Misure per la funzionalita' delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei  Vigili  del  Fuoco,  della  carriera
prefettizia e del personale  dei  ruoli  dell'Amministrazione  civile
                            dell'interno) 
 
  1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle  Forze  di  polizia  e
delle Forze armate, per un periodo  di  novanta  giorni  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  dei  maggiori
compiti connessi al contenimento della diffusione  del  COVID-19,  e'
autorizzata la spesa complessiva di  euro  59.938.776,00  per  l'anno
2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri  connessi
all'impiego del personale. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il
Corpo delle Capitanerie  di  porto,  Guardia  Costiera,  al  fine  di
consentire la sanificazione e  la  disinfezione  straordinaria  degli
uffici, degli ambienti e  dei  mezzi  in  uso  alle  medesime  Forze,
nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di  protezione
individuale  e  l'idoneo  equipaggiamento   al   relativo   personale
impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per
l'anno 2020, di cui euro 19.537.122  per  spese  di  sanificazione  e
disinfezione  degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei  mezzi  e   per
l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro  4.000.000
per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro  144.000  per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale  del
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. 
  3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  la  sicurezza  del  personale
impiegato, per la stessa durata di cui al comma  1,  e'  autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui  euro
2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,
euro 900.000 per i  richiami  del  personale  volontario  e  di  euro
3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei  specialistici  per
il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di
protezione individuali del personale operativo  e  i  dispositivi  di
protezione collettivi e  individuali  del  personale  nelle  sedi  di
servizio, nonche' per l'acquisto di prodotti e  licenze  informatiche
per il lavoro agile. 
  4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale  delle  Prefetture  -  U.t.G.,  e  lo
svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione  all'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  di
ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza del  periodo  indicato
nell'articolo 22, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n.  9,  la
spesa complessiva di euro 6.636.342 di  cui  euro  3.049.500  per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,  euro  1.765.842
per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese
sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di  protezione  individuale
ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per
il lavoro agile. La spesa per  missioni  e'  disposta  in  deroga  al
limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010,
n.78, al fine di assicurare la sostituzione temporanea del  personale
in servizio presso le Prefetture - U.t.G. 
  5. Al fine di assicurare,  per  un  periodo  di  novanta  giorni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione  della
pubblica  sicurezza  in  relazione  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro  2.081.250  per
l'anno  2020,  per  il  pagamento   delle   prestazioni   di   lavoro
straordinario  rese   dal   personale   dell'amministrazione   civile
dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), della legge
1 aprile 1981, n. 121. 
  6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  di
cui  al  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, al fine  di  garantire
la  migliore  applicazione  delle  correlate   misure   precauzionali
attraverso la  piena  efficienza  operativa  delle  Prefetture-Uffici
territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la  piu'
rapida copertura di posti vacanti in organico,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.
139, il corso di formazione per  l'accesso  alla  qualifica  iniziale
della carriera prefettizia avviato a seguito  del  Concorso  pubblico
indetto con decreto ministeriale 28  giugno  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - "Concorsi ed Esami",  numero
49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in  vigore
della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un
anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di  formazione
teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che  viene  svolto
presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al  semestre  di
tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti  di  sospensione
delle  attivita'  didattico-formative.  Con  decreto   del   Ministro
dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della
Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, le modalita' di valutazione dei  partecipanti
al corso di formazione di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002,
n. 196, sono adeguate al corso di cui al presente  articolo.  L'esito
favorevole della valutazione comporta il superamento del  periodo  di
prova e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto.  La
posizione in ruolo sara' determinata sulla base della  media  tra  il
punteggio  conseguito  nel  concorso  di  accesso  ed   il   giudizio
conseguito  nella  valutazione  finale.  La   disposizione   di   cui
all'articolo 7 del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,
limitatamente alla previsione del requisito del  tirocinio  operativo
di   durata   di   nove   mesi   presso   le    strutture    centrali
dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica  di
viceprefetto non si  applica  ai  funzionari  di  cui  alla  presente
disposizione.  Per  le  finalita'  previste  dal  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro  837.652  per  l'anno  2020  e  di  euro
2.512.957 per l'anno 2021. 
  7.Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in
ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale  connessa
alla diffusione  del  COVID-19,  per  lo  svolgimento  da  parte  del
personale del Corpo di polizia  penitenziaria,  dei  dirigenti  della
carriera  dirigenziale  penitenziaria  nonche'  dei  direttori  degli
istituti penali per minorenni,  di  piu'  gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico,  e'  autorizzata  la  spesa   complessiva   di   euro
6.219.625,00  per  l'anno  2020  di  cui  euro  3.434.500,00  per  il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti,  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per  gli  altri  oneri
connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale  necessario,
nonche' di cui euro 1.200.000,00 per  le  spese  di  sanificazione  e
disinfezione  degli  ambienti  nella  disponibilita'   del   medesimo
personale nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo,  pari  a
euro 105.368.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021,  si  provvede,
quanto a euro 105.368.367 nel  2020  ai  sensi  dell'articolo  126  e
quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. 
 
 
                               Art. 75 
 
(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi  per  la  diffusione
                             del lavoro 
 
  agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese) 
  1.Al fine di agevolare  la  diffusione  del  lavoro  agile  di  cui
all'articolo 18 della  legge  22  maggio  2017,  n.  8,  favorire  la
diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso  agli  stessi  da
parte di cittadini e imprese, quali  ulteriori  misure  di  contrasto
agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19,
le amministrazioni  aggiudicatrici,  come  definite  dall'articolo  3
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  nonche'  le  autorita'
amministrative indipendenti, ivi comprese  la  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa e la Commissione di  vigilanza  sui  fondi
pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate,  sino  al  31
dicembre  2020,   ad   acquistare   beni   e   servizi   informatici,
preferibilmente  basati  sul  modello  cloud  SaaS  (software  as   a
service),  nonche'  servizi  di  connettivita',  mediante   procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando  di  gara  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2,  lett.  c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, selezionando  l'affidatario  tra  almeno  quattro
operatori economici, di cui almeno una  «start-up  innovativa»  o  un
«piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita  sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma  8,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012,  n.  221  e
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  L.  24
marzo 2015, n. 33. 
  2.  Le  amministrazioni  trasmettono   al   Dipartimento   per   la
trasformazione digitale e al  Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono
indette le procedure negoziate. 
  3.  Le  amministrazioni  possono  stipulare  il  contratto   previa
acquisizione  di  una  autocertificazione  dell'operatore   economico
aggiudicatario  attestante  il  possesso  dei   requisiti   generali,
finanziari e tecnici, la regolarita' del DURC e l'assenza  di  motivi
di  esclusione  secondo  segnalazioni   rilevabili   dal   Casellario
Informatico di Anac,  nonche'  previa  verifica  del  rispetto  delle
prescrizioni  imposte  dalle  disposizioni  del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle  procedure  di
gara, le amministrazioni stipulano  immediatamente  il  contratto  ed
avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti
coerenti con il Piano  triennale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione. Gli interventi di  sviluppo  e  implementazione  dei
sistemi informativi  devono  prevedere,  nei  casi  in  cui  cio'  e'
possibile, l'integrazione  con  le  piattaforme  abilitanti  previste
dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1  con
le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione  della
disposizione non derivano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
 
 
                               Art. 76 
 
(Gruppo di  supporto  digitale  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                              ministri 
 
  per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19.) 
  1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per  il
contrasto e il contenimento del diffondersi del virus  COVID-19,  con
particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione
tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro  delegato,  fino
al 31 dicembre 2020 si  avvale  di  un  contingente  di  esperti,  in
possesso di specifica ed elevata competenza nello  studio,  supporto,
sviluppo  e  gestione  di  processi  di  trasformazione  tecnologica,
nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
sono individuati il contingente di tali esperti, la sua  composizione
ed i relativi compensi. 
  2. Al comma 1-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n.  12,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Gli
incarichi   conferiti   ad   esperti   con   provvedimento   adottato
anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla  scadenza
prevista nell'atto di conferimento». 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nei
limiti  delle  risorse  disponibili  di  cui  all'articolo  8,  comma
1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art.  1,
comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 
 
                               Art. 77 
 
          (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici) 
 
  1. In relazione all'emergenza sanitaria  connessa  alla  diffusione
del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni  scolastiche  ed
educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi  incluse
le  scuole  paritarie,  di  dotarsi  dei  materiali  per  la  pulizia
straordinaria dei locali, nonche'  di  dispositivi  di  protezione  e
igiene personali, sia per il  personale  sia  per  gli  studenti,  e'
autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel  2020.  Le  predette
risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche  ed
educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi  incluse
le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Alla  copertura  degli  oneri
derivanti dal presente articolo si provvede  ai  sensi  dell'articolo
126. 
 
 
                               Art. 78 
 
        (Misure in favore del settore agricolo e della pesca) 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21  maggio  2019,  n.
44, le parole "50 per cento" sono sostituite con le  parole  "70  per
cento". 
  2.  Per  far  fronte  ai  danni  diretti  e   indiretti   derivanti
dall'emergenza COVID-19 e per  assicurare  la  continuita'  aziendale
delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, e' istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni  di
euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi  passivi
su finanziamenti bancari destinati  al  capitale  circolante  e  alla
ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per
interessi maturati negli ultimi due anni  su  mutui  contratti  dalle
medesime imprese, nonche' per l'arresto temporaneo dell'attivita'  di
pesca. Con uno o piu' decreti del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione  del
Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE)
2019/316 della Commissione del  21  febbraio  2019  che  modifica  il
Regolamento  (UE)  n.  1408/2013,  relativo  all'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
  3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate  alimentari
per l'emergenza derivante dalla diffusione  del  virus  Covid-19,  il
fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 79 
 
               (Misure urgenti per il trasporto aereo) 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e'
formalmente  riconosciuta   come   calamita'   naturale   ed   evento
eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma  2,  lettera  b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
  2.  In  considerazione  dei  danni   subiti   dall'intero   settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza  dell'epidemia  da  COVID  19,
alle imprese titolari di licenza di  trasporto  aereo  di  passeggeri
rilasciata dall'Enac  che,  alla  data  di  emanazione  del  presente
decreto-legge,  esercitano   oneri   di   servizio   pubblico,   sono
riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza
diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione
dell'attivita'. Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze sono  stabilite  le  modalita'  di  applicazione  della
presente disposizione. L'efficacia  della  presente  disposizione  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione Europea. 
  3. In considerazione della situazione determinata  sulle  attivita'
di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia  Cityliner
S.p.A. entrambe in  amministrazione  straordinaria  dall'epidemia  da
COVID-19, e'  autorizzata  la  costituzione  di  una  nuova  societa'
interamente controllata dal Ministero dell'economia e  delle  Finanze
ovvero  controllata  da  una  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica anche indiretta. 
  4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3, con
uno o piu' Decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della  Corte
dei Conti, che rappresentano l'atto costitutivo della nuova societa',
sono definiti l'oggetto sociale, lo Statuto  e  il  capitale  sociale
iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle  rilevanti
disposizioni vigenti in  materia,  nonche'  e'  definito  ogni  altro
elemento necessario per la  costituzione  e  il  funzionamento  della
societa'. Il Commissario Straordinario delle societa' di cui al comma
3 e' autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente
nelle  more  dell'espletamento  della  procedura  di   cessione   dei
complessi   aziendali   delle   due   societa'   in   amministrazione
straordinaria  e  fino  all'effettivo  trasferimento   dei   medesimi
complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione ai
fini di quanto necessario per l'attuazione della presente  norma.  Ai
fini del presente comma, il Ministero dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato a partecipare al capitale sociale o  a  rafforzare  la
dotazione patrimoniale della nuova societa', anche  in  piu'  fasi  e
anche  per  successivi  aumenti  di  capitale   o   della   dotazione
patrimoniale, anche  tramite  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica anche indiretta. 
  5. Alla societa' di cui  ai  commi  3  e  4  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175  e
successive modifiche e integrazioni. 
  6. Ai fini dell'eventuale trasferimento  del  personale  ricompreso
nel   perimetro   dei   complessi   aziendali   delle   societa'   in
amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati  e
riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  2
dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni  dalla  legge  30
gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter,  del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con  modificazioni
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con  esclusione  di  ogni  altra
disciplina eventualmente applicabile. 
  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono
stabiliti gli importi da destinare alle  singole  finalita'  previste
dal presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, per  gli  interventi  previsti  dal  comma  4,  puo'  essere
riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione  di
attivi mobiliari e immobiliari o  da  distribuzione  di  dividendi  o
riserve patrimoniali 
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 80 
 
       (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo) 
 
  1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  in  aggiunta  a  quanto  disposto
dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'
autorizzata la spesa di ulteriori 400  milioni  di  euro  per  l'anno
2020. 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 81 
 
(Misure urgenti per lo svolgimento della  consultazione  referendaria
                           nell'anno 2020) 
 
  1. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°  febbraio  2020,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25  maggio
1970, n. 352, il termine entro il  quale  e'  indetto  il  referendum
confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di  riduzione  del
numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  Serie
Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, e' fissato in  duecentoquaranta
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso. 
 
 
                               Art. 82 
 
           (Misure destinate agli operatori che forniscono 
 
  reti e servizi di comunicazioni elettroniche) 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei  consumi  dei
servizi e del traffico sulle reti di  comunicazioni  elettroniche  e'
stabilito quanto segue. 
  2. Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di reti e servizi
di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo  II  del
d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i.,  intraprendono  misure  e  svolgono  ogni
utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il
funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi 
  3. Le imprese fornitrici di servizi di  comunicazioni  elettroniche
accessibili al pubblico  adottano  tutte  le  misure  necessarie  per
potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza 
  4. Le  imprese  fornitrici  di  reti  e  servizi  di  comunicazioni
elettroniche   soddisfano   qualsiasi   richiesta   ragionevole    di
miglioramento della capacita' di rete e della qualita'  del  servizio
da parte degli utenti, dando  priorita'  alle  richieste  provenienti
dalle strutture e dai settori ritenuti  "prioritari"  dall'unita'  di
emergenza della PdC o dalle unita' di crisi regionali. 
  5. Le  imprese  fornitrici  di  reti  e  servizi  di  comunicazioni
elettroniche  accessibili  al  pubblico  sono  imprese  di   pubblica
utilita' e assicurano  interventi  di  potenziamento  e  manutenzione
della  rete  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  e   dei
protocolli di sicurezza anti-contagio. 
  6. Le misure  straordinarie,  di  cui  ai  commi  2,  3  e  4  sono
comunicate all'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  che,
laddove  necessario  al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al
presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a
modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal  presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
 
                               ART. 83 
 
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e contenerne gli effetti in  materia  di  giustizia  civile,
                   penale, tributaria e militare) 
 
  1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze  dei  procedimenti
civili e penali pendenti presso  tutti  gli  uffici  giudiziari  sono
rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 
  2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e'  sospeso  il  decorso  dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali. Si intendono  pertanto  sospesi,  per  la  stessa  durata,  i
termini  stabiliti  per  la  fase  delle  indagini  preliminari,  per
l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito  della  loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio
e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti
i termini procedurali.  Ove  il  decorso  del  termine  abbia  inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla
fine di detto periodo. Quando il termine e'  computato  a  ritroso  e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione,  e'  differita
l'udienza o  l'attivita'  da  cui  decorre  il  termine  in  modo  da
consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa
durata indicata nel primo periodo, i  termini  per  la  notifica  del
ricorso in primo grado  innanzi  alle  Commissioni  tributarie  e  il
termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992 n. 546 . 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano  nei  seguenti
casi: 
    a) cause di competenza del tribunale  per  i  minorenni  relative
alle  dichiarazioni  di  adottabilita',  ai  minori   stranieri   non
accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni
di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti  o  ad  obbligazioni
alimentari derivanti  da  rapporti  di  famiglia,  di  parentela,  di
matrimonio o di affinita'; procedimenti cautelari aventi  ad  oggetto
la tutela di diritti fondamentali  della  persona;  procedimenti  per
l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di  amministrazione
di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in  cui
viene   dedotta   una   motivata   situazione   di   indifferibilita'
incompatibile anche con  l'adozione  di  provvedimenti  provvisori  e
sempre  che  l'esame  diretto   della   persona   del   beneficiario,
dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti  incompatibile  con
le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di cui  all'articolo
35 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833;  procedimenti  di  cui
all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti  per
l'adozione di  ordini  di  protezione  contro  gli  abusi  familiari;
procedimenti   di   convalida   dell'espulsione,   allontanamento   e
trattenimento di cittadini di  paesi  terzi  e  dell'Unione  europea;
procedimenti di cui agli articoli  283,  351  e  373  del  codice  di
procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui  ritardata
trattazione  puo'  produrre  grave   pregiudizio   alle   parti.   In
quest'ultimo caso, la dichiarazione di  urgenza  e'  fatta  dal  capo
dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o
al ricorso,  con  decreto  non  impugnabile  e,  per  le  cause  gia'
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o  del  presidente
del collegio, egualmente non impugnabile; 
    b)  procedimenti  di  convalida   dell'arresto   o   del   fermo,
procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono  i  termini
di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale,  procedimenti
in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente  la
richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e,  quando
i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente
richiedono che si proceda, altresi' i seguenti: 
      1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i  casi  di
sospensione  cautelativa   delle   misure   alternative,   ai   sensi
dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
      2) procedimenti in cui sono applicate  misure  cautelari  o  di
sicurezza; 
      3) procedimenti per l'applicazione di misure di  prevenzione  o
nei quali sono disposte misure di prevenzione. 
    c) procedimenti che  presentano  carattere  di  urgenza,  per  la
necessita'  di  assumere  prove  indifferibili,  nei  casi   di   cui
all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione  di
urgenza e' fatta dal  giudice  o  dal  presidente  del  collegio,  su
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. 
  4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei  termini
ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il
corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303  e  308
del codice di procedura penale. 
  5.  Nel  periodo  di  sospensione  dei  termini   e   limitatamente
all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari
possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a)  a  f)  e
h). 
  6.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e
contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30  giugno
2020 i capi degli uffici giudiziari,  sentiti  l'autorita'  sanitaria
regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della  Regione,
e  il  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,  adottano  le  misure
organizzative,  anche  relative   alla   trattazione   degli   affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto  delle  indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
con le  Regioni,  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della  giustizia
e delle prescrizioni adottate in materia con decreti  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  al  fine  di  evitare   assembramenti
all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti  ravvicinati  tra  le
persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di  cassazione  e
dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure  sono
adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello  e  con  il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte  d'appello  dei
rispettivi distretti. 
  7. Per assicurare le finalita' di cui al  comma  6,  i  capi  degli
uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: 
    a)  la  limitazione  dell'accesso  del   pubblico   agli   uffici
giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle  persone  che  debbono
svolgervi attivita' urgenti; 
    b)  la  limitazione,   sentito   il   dirigente   amministrativo,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche  in  deroga  a
quanto disposto dall'articolo 162 della legge  23  ottobre  1960,  n.
1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che  non  erogano
servizi urgenti, la chiusura al pubblico; 
    c)  la   regolamentazione   dell'accesso   ai   servizi,   previa
prenotazione, anche  tramite  mezzi  di  comunicazione  telefonica  o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per  orari  fissi,  nonche'  l'adozione  di  ogni   misura   ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di linee guida vincolanti per la  fissazione  e  la
trattazione delle udienze; 
    e) la celebrazione a porte chiuse, ai  sensi  dell'articolo  472,
comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le  udienze  penali
pubbliche o di singole udienze e,  ai  sensi  dell'articolo  128  del
codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; 
    f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili  che  non
richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori  e  dalle
parti mediante collegamenti da  remoto  individuati  e  regolati  con
provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.   Lo   svolgimento
dell'udienza deve in  ogni  caso  avvenire  con  modalita'  idonee  a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle
parti. Prima dell'udienza il giudice  fa  comunicare  ai  procuratori
delle  parti  e  al  pubblico  ministero,  se  e'  prevista  la   sua
partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento.  All'udienza
il giudice da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si  accerta
dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove  trattasi  di  parti,
della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e'  dato
atto nel processo verbale; 
    g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30
giugno 2020 nei  procedimenti  civili  e  penali,  con  le  eccezioni
indicate al comma 3; 
    h) lo svolgimento delle udienze  civili  che  non  richiedono  la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti  mediante  lo
scambio e il deposito in telematico di  note  scritte  contenenti  le
sole istanze e conclusioni, e la successiva  adozione  fuori  udienza
del provvedimento del giudice. 
  8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi  5
e 6 che precludano  la  presentazione  della  domanda  giudiziale  e'
sospesa la decorrenza dei termini di  prescrizione  e  decadenza  dei
diritti che possono  essere  esercitati  esclusivamente  mediante  il
compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi. 
  9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i  termini
di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e  5-bis,  e
324, comma 7, del codice di procedura  penale  e  agli  articoli  24,
comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato
ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non  oltre  il  30
giugno 2020. 
  10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente  articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30  giugno
2020. 
  11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che  hanno  la
disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli  atti  e
documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto  legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono depositati esclusivamente con  le  modalita'  previste  dal
comma  1  del  medesimo  articolo.  Gli  obblighi  di  pagamento  del
contributo  unificato  di  cui  all'articolo  14  del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.   115,   nonche'
l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del  medesimo
decreto, connessi al deposito degli atti con  le  modalita'  previste
dal periodo  precedente,  sono  assolti  con  sistemi  telematici  di
pagamento  anche  tramite   la   piattaforma   tecnologica   di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice  di
procedura  penale,  dal  9  marzo  2020  al  30   giugno   2020,   la
partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,  internate
o in stato  di  custodia  cautelare  e'  assicurata,  ove  possibile,
mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto  individuati  e
regolati  con  provvedimento  del  Direttore  generale  dei   sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui  ai  commi  3,  4  e  5
dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
  13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi  e  ai
provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del  presente
articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9,  sono  effettuate  attraverso  il  Sistema  di   notificazioni   e
comunicazioni  telematiche  penali  ai  sensi  dell'articolo  16  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici
individuati e regolati con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 
  14.  Le  comunicazioni  e  le  notificazioni  degli  avvisi  e  dei
provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle  altre  parti
sono eseguite  mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata di sistema del difensore di fiducia,  ferme  restando  le
notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio. 
  15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati  all'utilizzo  del
Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche  penali  per  le
comunicazioni e le notificazioni di avvisi e  provvedimenti  indicati
ai  commi  13  e  14,  senza  necessita'  di  ulteriore  verifica   o
accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
  16.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per
minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo
2020, i colloqui con i  congiunti  o  con  altre  persone  cui  hanno
diritto i condannati, gli internati e  gli  imputati  a  norma  degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del  decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante,
ove  possibile,  apparecchiature  e  collegamenti  di   cui   dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante  corrispondenza
telefonica, che  puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  di  cui
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 121 del 2018. 
  17.  Tenuto  conto  delle  evidenze  rappresentate   dall'autorita'
sanitaria, la  magistratura  di  sorveglianza  puo'  sospendere,  nel
periodo compreso tra il 9  marzo  2020  ed  il  31  maggio  2020,  la
concessione dei permessi premio  di  cui  all'articolo  30-ter  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime  di  semiliberta'  ai  sensi
dell'articolo 48 della medesima legge e  del  decreto  legislativo  2
ottobre 2018, n. 121. 
  18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti  di  assise  di
appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287,  in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
prorogate fino alla data del 30 giugno 2020. 
  19. In deroga al disposto dell'articolo 1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni  per
il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e  del  consiglio
direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima  domenica  e
il lunedi' successivo del mese di ottobre. 
  20. Per il periodo di cui  al  comma  1  sono  altresi'  sospesi  i
termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di
mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  nei
procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione
stragiudiziale  delle  controversie   regolati   dalle   disposizioni
vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il
9 marzo 2020 e  quando  costituiscono  condizione  di  procedibilita'
della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini  di
durata massima dei medesimi procedimenti. 
  21. Le disposizioni del presente articolo, in  quanto  compatibili,
si applicano  altresi'  ai  procedimenti  relativi  alle  commissioni
tributarie e alla magistratura militare. 
  22. Sono abrogati gli articoli 1 e  2  del  decreto-legge  8  marzo
2020, n. 11. 
 
 
                               Art. 84 
 
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza  epidemiologica  da
                              COVID-19 
 
  e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa) 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino
al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni  del  presente
comma. Tutti i  termini  relativi  al  processo  amministrativo  sono
sospesi,  secondo  quanto  previsto   dalle   disposizioni   di   cui
all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.
Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso  gli
uffici  della  giustizia  amministrativa,  fissate  in  tale  periodo
temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I  procedimenti
cautelari, promossi o pendenti nel  medesimo  lasso  di  tempo,  sono
decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui
delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del  processo
amministrativo, e la relativa trattazione collegiale e' fissata a una
data immediatamente successiva al  15  aprile  2020.  Il  decreto  e'
tuttavia emanato nel rispetto dei termini  di  cui  all'articolo  55,
comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il
caso di cui all'articolo 56, comma 1,  primo  periodo,  dello  stesso
codice. I decreti monocratici che, per effetto  del  presente  comma,
non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui
all'articolo 55, comma 5,  del  codice  del  processo  amministrativo
restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma  4,  dello  stesso
codice, fino  alla  trattazione  collegiale,  fermo  restando  quanto
previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4. 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1,  dal  6  aprile  al  15
aprile 2020 le  controversie  fissate  per  la  trattazione,  sia  in
udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza
discussione orale, sulla base degli  atti  depositati,  se  ne  fanno
congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La  richiesta  e'
depositata entro il termine perentorio di  due  giorni  liberi  prima
dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le  parti  hanno
facolta' di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in  cui
sia stato emanato  decreto  monocratico  di  accoglimento,  totale  o
parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera
di consiglio e' fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini  di
cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo,
a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare
secondo quanto previsto  dal  presente  comma,  salvo  che  entro  il
termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la
misura cautelare depositi  un'istanza  di  rinvio.  In  tal  caso  la
trattazione collegiale e' rinviata a data  immediatamente  successiva
al 15 aprile 2020. 
  3. Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-  19  e
contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino  al
30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio  di
Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione  siciliana  e  i  presidenti  dei  tribunali   amministrativi
regionali e delle  relative  sezioni  staccate,  sentiti  l'autorita'
sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli  Avvocati  della
citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le  eventuali
disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di
Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa  per
quanto di  rispettiva  competenza,  le  misure  organizzative,  anche
incidenti sulla trattazione degli  affari  giudiziari  e  consultivi,
necessarie   per   consentire   il   rispetto    delle    indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
con le Regioni,  e  le  prescrizioni  impartite  con  i  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi  dell'articolo
3 del decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  al  fine  di  evitare
assembramenti  all'interno  degli  uffici   giudiziari   e   contatti
ravvicinati tra le persone. 
  4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una  o  piu'
delle seguenti misure: 
  a) la limitazione  dell'accesso  agli  uffici  giudiziari  ai  soli
soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti; 
  b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli  uffici
o, in ultima istanza e solo per i servizi  che  non  erogano  servizi
urgenti, la sospensione dell'attivita' di apertura al pubblico; 
  c) la predisposizione di servizi di prenotazione per  l'accesso  ai
servizi,  anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per orari fissi, e adottando  ogni  misura  ritenuta  necessaria  per
evitare forme di assembramento; 
  d) l'adozione di  direttive  vincolanti  per  la  fissazione  e  la
trattazione delle udienze, coerenti  con  le  eventuali  disposizioni
dettate dal presidente del Consiglio di Stato; 
  e) il rinvio delle udienze a data successiva  al  30  giugno  2020,
assicurandone comunque la trattazione con priorita',  anche  mediante
una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze
e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause  rispetto
alle  quali  la  ritardata  trattazione   potrebbe   produrre   grave
pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di  urgenza  e'
fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile. 
  5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno  2020,  in
deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo,  tutte
le controversie fissate per la trattazione, sia in  udienza  camerale
sia in udienza pubblica,  passano  in  decisione,  senza  discussione
orale,  sulla  base  degli  atti  depositati,   ferma   restando   la
possibilita' di definizione del giudizio ai  sensi  dell'articolo  60
del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le  parti
hanno facolta' di presentare brevi note  sino  a  due  giorni  liberi
prima della data fissata per la trattazione. Il giudice,  su  istanza
proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si  sia  avvalsa
della facolta' di  presentare  le  note,  dispone  la  rimessione  in
termini in relazione a quelli che, per effetto  del  secondo  periodo
del comma  1,  non  sia  stato  possibile  osservare  e  adotta  ogni
conseguente  provvedimento   per   l'ulteriore   e   piu'   sollecito
svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui  all'articolo
73, comma 1, del codice del processo amministrativo  sono  abbreviati
della meta', limitatamente al rito ordinario. 
  6. Il giudice  delibera  in  camera  di  consiglio,  se  necessario
avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i
magistrati e il personale addetto e' considerato camera di  consiglio
a tutti gli effetti di legge. 
  7. I provvedimenti di cui  ai  commi  3  e  4  che  determinino  la
decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione
in termini delle parti stesse. 
  8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce
l'esercizio  di  diritti  costituisce  causa  di  sospensione   della
prescrizione e della decadenza. 
  9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente  articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30  giugno
2020. 
  10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, dopo le  parole  «deve  essere  depositata»,  sono  inserite  le
seguenti: «, anche a mezzo del servizio  postale,».  Dall'8  marzo  e
fino al 30 giugno 2020  e'  sospeso  l'obbligo  di  cui  al  predetto
articolo 7, comma 4. 
  11. E' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11. 
 
 
                             Articolo 85 
 
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile) 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84  si  applicano,  in
quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate  dal
presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti. 
  2.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e
contenerne gli effetti negativi  sullo  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020  e
fino  al  30  giugno  2020  i  vertici  istituzionali  degli   uffici
territoriali e centrali, sentita l'autorita' sanitaria  regionale  e,
per le attivita'  giurisdizionali,  il  Consiglio  dell'ordine  degli
avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio,  adottano,  in  coerenza
con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente
o dal Segretario  generale  della  Corte  dei  conti  per  quanto  di
rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla
trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal  Ministero  della  salute,
anche  d'intesa  con  le  Regioni,  e  delle  prescrizioni   di   cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici
e contatti ravvicinati tra le persone. 
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una  o  piu'
delle seguenti misure: 
    a)  la  limitazione  dell'accesso  del  pubblico   agli   uffici,
garantendo comunque l'accesso  alle  persone  che  debbono  svolgervi
attivita' urgenti; 
    b) la limitazione, sentito il dirigente  competente,  dell'orario
di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e  solo
per gli uffici che  non  erogano  servizi  urgenti,  la  chiusura  al
pubblico; 
    c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi,  anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per  orari  fissi,  nonche'  l'adozione  di  ogni   misura   ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di linee guida vincolanti per la  fissazione  e  la
trattazione  delle  udienze  o  delle  adunanze,  coerenti   con   le
disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte  dei
conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse; 
    e)  la  previsione  dello  svolgimento  delle  udienze  che   non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti,
ovvero delle adunanze che non  richiedono  la  presenza  di  soggetti
diversi   dai   rappresentati   delle    amministrazioni,    mediante
collegamenti da remoto,  con  modalita'  idonee  a  salvaguardare  il
contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  all'udienza   ovvero
all'adunanza,  anche  utilizzando  strutture  informatiche  messe   a
disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che,
con  attestazione  all'interno  del  verbale,  consenta   l'effettiva
partecipazione degli interessati; 
    f) il rinvio d'ufficio delle udienze  e  delle  adunanze  a  data
successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le  cause  rispetto  alle
quali la ritardata trattazione potrebbe  produrre  grave  pregiudizio
alle parti. 
  4. In  caso  di  rinvio,  con  riferimento  a  tutte  le  attivita'
giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla
Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che
scadono entro  il  30  giugno  2020,  sono  sospesi  e  riprendono  a
decorrere dal 1° luglio  2020.  A  decorrere  dall'8  marzo  2020  si
intendono sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie
preprocessuali,  alle  prescrizioni  in  corso  ed   alle   attivita'
istruttorie e di verifica relative al controllo. 
  5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno  2020,  in
deroga alle previsioni del codice di giustizia  contabile,  tutte  le
controversie pensionistiche fissate per  la  trattazione  innanzi  al
giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in
udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla
base degli atti depositati. Le parti  hanno  facolta'  di  presentare
brevi note e documenti sino a due  giorni  liberi  prima  della  data
fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa,  pronuncia
immediatamente  sentenza,  dandone  tempestiva  notizia  alle   parti
costituite con comunicazione inviata a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata. Resta salva la facolta' del giudice di decidere in forma
semplificata, ai  sensi  dell'articolo  167,  comma  4,  del  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e  successive  modificazioni.  La
sentenza e' depositata in  segreteria  entro  quindici  giorni  dalla
pronuncia. Sono fatte salve tutte  le  disposizioni  compatibili  col
presente  rito  previste  dalla  parte  IV,  titolo  I,  del  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. 
  6. Per il controllo  preventivo  di  legittimita'  non  si  applica
alcuna sospensione dei termini. In  caso  di  deferimento  alla  sede
collegiale di atti delle amministrazioni  centrali  dello  Stato,  il
collegio deliberante,  fino  al  30  giugno  2020,  e'  composto  dal
presidente della sezione centrale del controllo di legittimita' e dai
sei consiglieri delegati preposti ai relativi  uffici  di  controllo,
integrato dal  magistrato  istruttore  nell'ipotesi  di  dissenso,  e
delibera con un  numero  minimo  di  cinque  magistrati  in  adunanze
organizzabili tempestivamente anche in via telematica. 
  7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze  sono  rinviate  a
norma del presente articolo non si tiene conto del  periodo  compreso
tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. 
  8. E' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11. 
 
 
                               Art. 86 
 
(Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' degli  Istituti
  penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19) 
 
  1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e  32  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalita' e
garantire le condizioni  di  sicurezza  degli  istituti  penitenziari
danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in  relazione
alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale  del
Covid-19, e' autorizzata la spesa di euro 20.000.000  nell'anno  2020
per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione  e  di
rifunzionalizzazione delle strutture  e  degli  impianti  danneggiati
nonche' per l'attuazione delle misure  di  prevenzione  previste  dai
protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lettera  u)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020. 
  2. In considerazione della situazione emergenziale  e  al  fine  di
consentire l'adeguata tempestivita' degli interventi di cui al  comma
precedente, fino al 31 dicembre 2020 e' autorizzata l'esecuzione  dei
lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai  limiti
di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea,  e
ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a  euro  10.000.000  ai
sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 87 
 
(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di  esenzione  dal
                servizio e di procedure concorsuali) 
 
  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da
COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro
per la pubblica amministrazione, il  lavoro  agile  e'  la  modalita'
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 
  a) limitano la presenza del personale negli uffici  per  assicurare
esclusivamente  le  attivita'  che  ritengono  indifferibili  e   che
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche  in
ragione della gestione dell'emergenza; 
  b)  prescindono  dagli  accordi  individuali   e   dagli   obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22  maggio
2017, n. 81. 
  2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta
anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilita'  del
dipendente qualora non siano forniti  dall'amministrazione.  In  tali
casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017,  n.  81  non
trova applicazione. 
  3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella
forma semplificata di cui al comma 1, lett.  b),  le  amministrazioni
utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse,  del  congedo,  della
banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto
della  contrattazione  collettiva.  Esperite  tali  possibilita'   le
amministrazioni   possono   motivatamente   esentare   il   personale
dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  di  esenzione  dal  servizio
costituisce  servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e
l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di  mensa,
ove prevista. Tale periodo non  e'  computabile  nel  limite  di  cui
all'articolo 37,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche'
le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza
sui fondi pensione, ciascuno  nell'ambito  della  propria  autonomia,
adeguano il proprio  ordinamento  ai  principi  di  cui  al  presente
articolo. 
  5. Lo svolgimento delle  procedure  concorsuali  per  l'accesso  al
pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui  la  valutazione  dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalita' telematica, sono sospese per sessanta  giorni  a  decorrere
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Resta   ferma   la
conclusione delle procedure per le quali  risulti  gia'  ultimata  la
valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei
procedimenti per il conferimento di  incarichi,  anche  dirigenziali,
nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e
si svolgono in via telematica  e  che  si  possono  concludere  anche
utilizzando le modalita' lavorative di cui ai  commi  che  precedono,
ivi  incluse  le  procedure  relative  alle   progressioni   di   cui
all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75. 
  6. Fino alla cessazione dello stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020,  fuori  dei  casi  di  cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020,  n.  9,  in
considerazione del livello di esposizione al rischio di  contagio  da
COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti  istituzionali  e  nel
rispetto   delle   preminenti   esigenze   di   funzionalita'   delle
amministrazioni interessate, il personale  delle  Forze  di  polizia,
delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  puo'
essere dispensato temporaneamente dalla presenza in  servizio,  anche
ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai
sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, con provvedimento  dei  responsabili  di  livello
dirigenziale degli Uffici e dei  Reparti  di  appartenenza,  adottato
secondo  specifiche  disposizioni  impartite  dalle   amministrazioni
competenti. Tale periodo e'  equiparato,  agli  effetti  economici  e
previdenziali,   al   servizio   prestato,   con   esclusione   della
corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista,  e
non e' computabile nel limite di cui all'articolo  37,  terzo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  7. Fino alla stessa data di cui al  comma  6,  il  personale  delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco assente dal servizio per le cause di cui  all'articolo  19,
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e' collocato d'ufficio
in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con
esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti
dall'articolo  37,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  dal  periodo  massimo  di  licenza
straordinaria di convalescenza per il personale militare in  ferma  e
rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4  e
all'articolo 15 dei decreti del Presidente  della  Repubblica  del  7
maggio 2008 di recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  del
personale direttivo e dirigente e non direttivo e non  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al
presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli  effetti  di
legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di
mensa, ove prevista. 
  8. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo  2020,  n.
9, la parola  "provvedono"  e'  sostituita  dalle  seguenti  "possono
provvedere". 
 
 
                               Art. 88 
 
(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei  contratti  di
                              acquisto 
 
  di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura) 
  1 Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2  marzo
2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per  i  quali
si sia verificata l'impossibilita' sopravvenuta della  prestazione  a
seguito dei provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto legge 23 febbraio 2020 n.6. 
  2. A seguito dell'adozione delle  misure  di  cui  all'articolo  2,
comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del  Consiglio  8
marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto,
ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  1463  del  codice  civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della  prestazione  dovuta  in
relazione  ai  contratti  di  acquisto  di  titoli  di  accesso   per
spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici  e
teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei  e  agli  altri  luoghi
della cultura. 
  3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  apposita  istanza  di
rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di  acquisto.  Il
venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della  istanza  di
cui al primo periodo, provvede all'emissione di un  voucher  di  pari
importo  al  titolo  di  acquisto,  da  utilizzare  entro   un   anno
dall'emissione. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano  fino  alla
data di efficacia delle misure previste dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi
emanati ai sensi dell'articolo 3,  comma  l,  del  decreto  legge  23
febbraio 2020, n. 6. 
 
 
                               Art. 89 
 
         (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo) 
 
  1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo,  del  cinema  e
dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,
nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due  Fondi,  uno  di  parte
corrente e l'altro in conto capitale, per le  emergenze  nei  settori
dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al  primo
periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la  parte  corrente  e  50
milioni di euro per gli interventi in conto capitale. 
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione  delle  risorse
agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti,  autori,  interpreti
ed esecutori, tenendo conto altresi' dell'impatto economico  negativo
conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede: 
  a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126; 
  b) quanto a 50 milioni di euro a mediante corrispondente  riduzione
delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di  cui  all'articolo  1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente,  con
Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di  pari  importo,
per l'anno 2020, le somme gia' assegnate  con  la  delibera  CIPE  n.
31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e  turismo"  di
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo. 
  c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  a  mediante  riduzioni  delle
disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1
della legge 30 aprile 1985, n. 163. 
 
 
                               Art. 90 
 
    (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura) 
 
  1. Al fine di  far  fronte  alle  ricadute  economiche  negative  a
seguito  delle  misure  di  contenimento  del  COVID-19  di  cui   al
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota  di  cui  all'articolo
71-octies, comma 3-bis, dei compensi  incassati  nell'anno  2019,  ai
sensi  dell'articolo  71-septies  della  medesima   legge,   per   la
riproduzione privata di fonogrammi e  videogrammi,  e'  destinata  al
sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori,  e  dei
lavoratori autonomi che svolgono attivita' di riscossione dei diritti
d'autore in base ad un contratto di mandato  con  rappresentanza  con
gli organismi di gestione collettiva di cui  all'articolo  180  della
legge 22 aprile 1941, n. 633. 
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto
del reddito dei destinatari, nonche'  le  modalita'  attuative  della
disposizione di cui al comma 1. 
 
 
                               Art. 91 
 
(Disposizioni  in  materia  ritardi  o   inadempimenti   contrattuali
derivanti  dall'attuazione  delle  misure  di   contenimento   e   di
     anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) 
 
  1. All'articolo 3 del decreto -  legge  23  febbraio  2020,  n.  6,
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il
comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di
contenimento di cui presente  decreto  e'  sempre  valutata  ai  fini
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1218  e
1223 c.c., della responsabilita' del  debitore,  anche  relativamente
all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati
o omessi adempimenti.". 
  All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, e successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  "L'erogazione
dell'anticipazione" inserire le seguenti:  ",  consentita  anche  nel
caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo  32,  comma
8, del presente codice,". 
 
 
                               Art. 92 
 
(Disposizioni  in  materia  di  trasporto  stradale  e  trasporto  di
                        pubblico di persone) 
 
  1. Al fine di  fronteggiare  l'improvvisa  riduzione  dei  traffici
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in  relazione
alle operazioni effettuate dalla data di entrata di entrata in vigore
del presente decreto fino alla  data  del  30  aprile  2020,  non  si
procede  all'applicazione  della   tassa   di   ancoraggio   di   cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28  maggio
2009, n. 107, attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale ai  sensi
del comma 6 del medesimo articolo nonche' dell'articolo 1, comma 982,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per  indennizzare  le  predette
Autorita' per le  mancate  entrate  derivanti  dalla  disapplicazione
della tassa di ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni  di
euro per l'anno 2020. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  2. Al fine di  fronteggiare  l'improvvisa  riduzione  dei  traffici
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso  il
pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge  28
gennaio 1994, n. 84 relativi al  periodo  compreso  tra  la  data  di
entrata di entrata in vigore del presente decreto  e  quella  del  31
luglio 2020. Al pagamento dei  canoni  sospesi  ai  sensi  del  primo
periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre  2020  anche
mediante rateazione senza  applicazione  di  interesse,  si  provvede
secondo le modalita'  stabilite  da  ciascuna  Autorita'  di  Sistema
Portuale. 
  3. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  i  pagamenti  dei   diritti
doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente
disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le  modalita'
previste dagli articoli 78 e 79  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta
giorni senza applicazione di interessi. 
  4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla
delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020,   e'
autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione  dei  veicoli  da
sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita  e  prova
di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285 ovvero alle attivita' di revisione di cui all'articolo 80  del
medesimo decreto legislativo. 
 
 
                               Art. 93 
 
   (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea) 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, nonche' per garantire maggiori condizioni di  sicurezza  ai
conducenti ed ai passeggeri, e' riconosciuto un contributo in  favore
dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto  pubblico  non  di
linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi  servizi  di  paratie
divisorie atte a separare il posto guida dai  sedili  riservati  alla
clientela,  muniti  dei   necessari   certificati   di   conformita',
omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine e' istituito presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un  apposito  fondo
con  la  dotazione  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.   Le
agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino  ad
esaurimento delle risorse di  cui  al  primo  periodo,  nella  misura
indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque  non  superiore  al
cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente norma, viene determinata l'entita'  massima  del  contributo
riconoscibile e sono disciplinate le modalita' di presentazione delle
domande di contributo e di erogazione dello stesso. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede  ai
sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 94 
 
(Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore areo) 
 
  1. La dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  per  il  settore  del
trasporto aereo e  del  sistema  aeroportuale,  costituito  ai  sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,  n.  291,
e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. In deroga agli articoli  4  e  22  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto  e  fino  al  31  dicembre  2020  puo'  essere
autorizzato nel limite complessivo di 200 milioni di euro per  l'anno
2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato  in
sede governativa presso il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture  e  dei
trasporti  e  dello  sviluppo   economico   nonche'   della   Regione
interessata, il trattamento straordinario di  integrazione  salariale
per crisi aziendale qualora  l'azienda  operante  nel  settore  aereo
abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva  e  sussistano  concrete
prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento
occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del  comma
1. 
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 95 
 
       (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo) 
 
  1. Per le federazioni sportive nazionali, gli  enti  di  promozione
sportiva, le societa' e associazioni  sportive,  professionistiche  e
dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi,  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i
termini per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  e  concessori
relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato  e
degli enti territoriali. 
  2.  I  versamenti  dei  predetti  canoni  sono  effettuati,   senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il
30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di  5  rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. 
 
 
                               Art. 96 
 
                 (Indennita' collaboratori sportivi) 
 
  1. L'indennita' di cui all'articolo 27 e' riconosciuta da  Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2020,  anche  in  relazione  ai  rapporti  di  collaborazione  presso
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, societa'
e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art.  67,  comma
1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, gia' in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Il predetto emolumento non concorre alla formazione  del  reddito  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2020. 
  3. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di  collaborazione  e  della  mancata
percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla  societa'
Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7,
comma 2, del decreto legge 28 maggio  2004,  n.  136,  convertito  in
legge 27  luglio  2004,  n.  186,  acquisito  dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce  secondo
l'ordine cronologico di presentazione. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di  sport,  da  adottare
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le modalita' di presentazione delle domande  di  cui
al comma 3, e definiti i criteri di gestione  del  fondo  di  cui  al
comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e  del  relativo
controllo. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                               Art. 97 
 
                     (Aumento anticipazioni FSC) 
 
  1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con  risorse  del
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei  Piani  Operativi
delle Amministrazioni Centrali  e  dei  Patti  per  lo  sviluppo,  le
anticipazioni finanziarie,  di  cui  al  punto  2  lettera  h)  della
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica n. 25 del 10 agosto 2016, e  di  cui  al  punto  3.4  della
delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere  richieste
nella misura del venti per cento delle risorse assegnate  ai  singoli
interventi,  qualora  questi  ultimi  siano  dotati,  nel   caso   di
interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero,
nel caso di interventi a favore delle imprese,  di  provvedimento  di
attribuzione del finanziamento. Restano  esclusi  gli  interventi  di
competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana. 
 
 
                               Art. 98 
 
(Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa) 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge  24  aprile  2017  n.  50,
convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n.  96,  dopo
il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
    "1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di  cui
al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti
ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli
investimenti effettuati, nel limite massimo  di  spesa  stabilito  ai
sensi del  comma  3  e  in  ogni  caso  nei  limiti  dei  regolamenti
dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della  concessione
del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati  dalla
presente disposizione, per quanto compatibili, le  norme  recate  dal
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per  l'anno  2020,  la  comunicazione
telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del  predetto  decreto  e'
presentata nel periodo compreso tra il 1°  ed  il  30  settembre  del
medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le
comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed
il 31 marzo 2020 restano comunque valide. 
  2. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole "2.000 euro" sono sostituite con
le seguenti "2.000 per l'anno 2019 e 4.000 euro per l'anno 2020"; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno  2020,
il credito d'imposta e' esteso alle imprese  di  distribuzione  della
stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite
situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000  abitanti  e
nei comuni con  un  solo  punto  vendita  e  puo'  essere,  altresi',
parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di  energia
elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonche'
per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali". 
 
 
                               Art. 99 
 
(Erogazioni  liberali  a   sostegno   del   contrasto   all'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19) 
 
  1. In relazione  alle  molteplici  manifestazioni  di  solidarieta'
pervenute, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato  ad
aprire uno o piu' conti correnti bancari dedicati  in  via  esclusiva
alla  raccolta  ed  utilizzo  delle  donazioni  liberali   di   somme
finalizzate a  far  fronte  all'emergenza  epidemiologica  del  virus
COVID-19. 
  2. Ai conti correnti  di  cui  al  comma  1  ed  alle  risorse  ivi
esistenti si  applica  l'articolo  27,  commi  7  e  8,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  3.Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato  dal  Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020 e,  in  ogni  caso  sino  al  31
luglio 2020, l'acquisizione di forniture e  servizi  da  parte  delle
aziende, agenzie e degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  da
utilizzare nelle  attivita'  di  contrasto  dell'emergenza  COVID-19,
qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di  persone
fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art.  793  c.c.,  avviene
mediante affidamento diretto, senza previa  consultazione  di  due  o
piu' operatori economici, per importi non superiori  alle  soglie  di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , a
condizione  che  l'affidamento   sia   conforme   al   motivo   delle
liberalita'. 
  4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti
con decreto di assegnazione regionale. 
  5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna
pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita  rendicontazione
separata, per la quale e' autorizzata l'apertura di un conto corrente
dedicato presso  il  proprio  tesoriere,  assicurandone  la  completa
tracciabilita'. Al termine dello  stato  di  emergenza  nazionale  da
COVID-19, tale separata rendicontazione dovra' essere  pubblicata  da
ciascuna  pubblica  amministrazione  beneficiaria  sul  proprio  sito
internet o, in assenza, su altro idoneo sito  internet,  al  fine  di
garantire la trasparenza della fonte e  dell'impiego  delle  suddette
liberalita'. 
 
 
                              Art. 100 
 
(Misure a  sostegno  delle  universita'  delle  istituzioni  di  alta
 formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca) 
 
  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse  allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in  data  31
gennaio 2020, e' istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo
per le esigenze  emergenziali  del  sistema  dell'Universita',  delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli
enti di ricerca" con una dotazione pari  a  50  milioni  di  euro  da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
della ricerca. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e
della  ricerca  sono  individuati  i  criteri   di   riparto   e   di
utilizzazione delle risorse di  cui  al  precedente  periodo  tra  le
universita', le istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e
coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari  di  merito
accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 126. 
  2. I mandati dei  componenti  degli  organi  statutari  degli  Enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n.  218,  ad  esclusione  dell'Istituto  Nazionale  di
Statistica - ISTAT, sono prorogati,  laddove  scaduti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante  il
periodo  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare  dello  stato  di
emergenza medesimo. Nel medesimo periodo  sono  altresi'  sospese  le
procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31  dicembre
2009, n. 213. 
  3. I  soggetti  beneficiari  dei  crediti  agevolati  concessi  dal
Ministero dell'Universita' e della Ricerca a valere sul Fondo per  le
Agevolazioni  alla  Ricerca  di  cui  all'articolo  5   del   Decreto
Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di  imprese  con  sede  o
unita' locali ubicate nel territorio italiano,  possono  beneficiare,
su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle  rate
con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un  corrispondente
allungamento della durata dei piani  di  ammortamento.  Il  Ministero
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale  e
interessi, da rimborsare al tasso di  interesse  legale  e  con  rate
semestrali posticipate. Agli oneri previsti  dal  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                              Art. 101 
 
(Misure urgenti per la  continuita'  dell'attivita'  formativa  delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
                            e coreutica) 
 
  1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo,  l'ultima
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all'anno accademico 2018/2019  e'  prorogata  al  15  giugno
2020. E'  conseguentemente  prorogato  ogni  altro  termine  connesso
all'adempimento di scadenze didattiche  o  amministrative  funzionali
allo svolgimento delle predette prove. 
  2. Nel periodo  di  sospensione  della  frequenza  delle  attivita'
didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del  decreto  legge
23 febbraio 2020, n. 6, le attivita' formative  e  di  servizio  agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le  attivita'
di verifica dell'apprendimento  svolte  o  erogate  con  modalita'  a
distanza secondo le indicazioni  delle  universita'  di  appartenenza
sono  computate  ai  fini  dell'assolvimento  dei  compiti   di   cui
all'articolo  6  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  sono
valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti  biennali,  secondo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della  medesima  legge  n.
240 del 2010, nonche' ai fini della valutazione, di cui  all'articolo
2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 15  dicembre  2011,
n. 232, per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. 
  3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai  fini
della valutazione  dell'attivita'  svolta  dai  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n.  240
del 2010 nonche' ai fini della valutazione di cui  al  comma  5,  del
medesimo articolo 24  delle  attivita'  di  didattica,  di  didattica
integrativa e di servizio agli studenti, e delle attivita' di ricerca
svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma
3, lett. b). 
  4. Nel periodo di sospensione di  cui  al  comma  1,  le  attivita'
formative ed i servizi agli studenti erogati con modalita' a distanza
secondo  le  indicazioni  delle  universita'  di  appartenenza   sono
computati ai fini dell'assolvimento degli  obblighi  contrattuali  di
cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
  5. Le attivita' formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono
valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa
attivita'   di   verifica   dell'apprendimento   nonche'   ai    fini
dell'attestazione della frequenza obbligatoria. 
  6. Con riferimento alle Commissioni  nazionali  per  l'abilitazione
alle funzioni di professore  universitario  di  prima  e  di  seconda
fascia, di cui  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  4  aprile  2016,  n.  95,   formate,   per   la   tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale  2018-2020,  sulla  base  del
decreto direttoriale 1052 del 30 aprile  2018,  come  modificato  dal
decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018,  i  lavori  riferiti  al
quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono,  in  deroga
all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 95 del 2016, entro il  10  luglio
2020. E' conseguentemente differita al 11  luglio  2020  la  data  di
scadenza della presentazione delle domande nonche'  quella  di  avvio
dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre  della
tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10  novembre
2020.  Le  Commissioni  nazionali  formate  sulla  base  del  decreto
direttoriale 1052 del 30 aprile 2018,  come  modificato  dal  decreto
direttoriale 2119 del 8 agosto 2018,  in  deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della Legge  240/2010,  restano
in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 6, comma 1
del D.P.R. n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle  nuove
Commissioni  nazionali  di  durata  biennale  per   la   tornata   di
dell'abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 e'  avviato  entro
il 30 settembre 2020. 
  7. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  anche  alle  Istituzioni  dell'alta  formazione
artistica musicale e coreutica. 
 
 
                              Art. 102 
 
(Abilitazione all'esercizio della professione  di  medico-chirurgo  e
    ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie) 
 
  1. Il conseguimento  della  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in
Medicina e Chirurgia  -  Classe  LM/41  abilita  all'esercizio  della
professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del  giudizio  di
idoneita'  di  cui  all'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio  2018,  n.
58. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17,  comma  95,
della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e'  adeguato  l'ordinamento
didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cui al  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  luglio  2007,  n.
155, S.O. Con decreto rettorale, in  deroga  alle  procedure  di  cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,  n.  341,
gli atenei dispongono  l'adeguamento  dei  regolamenti  didattici  di
ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe
LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata
in vigore del presente decreto risultino gia'  iscritti  al  predetto
Corso di laurea magistrale, resta ferma la facolta' di concludere gli
studi,   secondo   l'ordinamento   didattico   previgente,   con   il
conseguimento del solo titolo accademico. In tal  caso  resta  ferma,
altresi',   la    possibilita'    di    conseguire    successivamente
l'abilitazione all'esercizio della  professione  di  medico-chirurgo,
secondo le modalita' di cui al comma 2. 
  2. I laureati in Medicina e Chirurgia,  il  cui  tirocinio  non  e'
svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione  dell'articolo
3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della  professione
di  medico-chirurgo  con  il  conseguimento  della  valutazione   del
tirocinio,  prescritta  dall'articolo  2  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001,  n.
445. 
  3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione
- anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio  della
professione  di  medico-chirurgo,  che  abbiano  gia'  conseguito  il
giudizio di idoneita' nel  corso  del  tirocinio  pratico-valutativo,
svolto  ai  sensi  dell'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca  n.  58  del  2008,
oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo
2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca  n.  445  del  2001,  sono  abilitati   all'esercizio   della
professione di medico-chirurgo. 
  4. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima
data  continuano  ad  avere  efficacia,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  di  cui  al  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, nonche'  quelle  del
decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
n. 445 del  2001,  relative  all'organizzazione,  alla  modalita'  di
svolgimento,  di  valutazione  e  di  certificazione  del   tirocinio
pratico-valutativo. 
  5. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno  accademico
2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti  alle  classi
delle lauree  nelle  professioni  sanitarie  (L/SNT/2),  (L/SNT/3)  e
(L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, puo' essere svolto con modalita' a distanza e la  prova
pratica  puo'  svolgersi,  previa  certificazione  delle   competenze
acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi
corsi di studio, secondo le indicazioni  di  cui  al  punto  2  della
circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. 
  Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il
riconoscimento ai  sensi  della  Direttiva  2005/36/CE  e  successive
modificazioni di una qualifica professionale per l'esercizio  di  una
professione sanitaria di cui all'articolo 1 della  legge  1  febbraio
2006,  n.  4  sia  subordinato  allo   svolgimento   di   una   prova
compensativa, la stessa puo' essere svolta con modalita' a distanza e
la prova pratica puo' svolgersi con le modalita' di cui  al  punto  2
della  circolare  del  Ministero  della  salute   e   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  del  30  settembre
2016. E' abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 
 
 
                              Art. 103 
 
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  ed  effetti
               degli atti amministrativi in scadenza) 
 
  1.  Ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo
svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o
d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso
tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  pubbliche
amministrazioni  adottano  ogni  misura   organizzativa   idonea   ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti,  anche
sulla base di motivate istanze degli interessati.  Sono  prorogati  o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volonta' conclusiva dell'amministrazione  nelle  forme  del  silenzio
significativo previste dall'ordinamento. 
  2.  Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque  denominati,  in  scadenza
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la  loro  validita'
fino al 15 giugno 2020". 
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente  decreto  e
dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo  2020,  n.  9  e  8
marzo 2020, n. 11, nonche' dei relativi decreti di attuazione. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  pagamenti
di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro  autonomo,  emolumenti
per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi
titolo,  indennita'  di  disoccupazione   e   altre   indennita'   da
ammortizzatori sociali o  da  prestazioni  assistenziali  o  sociali,
comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni
alle imprese comunque denominati. 
  5. I termini dei  procedimenti  disciplinari  del  personale  delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli  del  personale
di cui all'articolo 3, del  medesimo  decreto  legislativo,  pendenti
alla data del 23 febbraio 2020  o  iniziati  successivamente  a  tale
data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 
  6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche
ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 30 giugno 2020. 
 
 
                              Art. 104 
 
      (Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento) 
 
  1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di  riconoscimento  e
di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c),  d)  ed  e),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rilasciati  da  amministrazioni  pubbliche,  scaduti  o  in  scadenza
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
e' prorogata al 31 agosto 2020. La validita'  ai  fini  dell'espatrio
resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. 
 
 
                              Art. 105 
 
             (Ulteriori misure per il settore agricolo) 
 
  1. All'articolo 74 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti:  «sesto
grado». Agli oneri derivanti dal presente  articolo  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 126. 
 
 
                              Art. 106 
 
    (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa') 
 
  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo  comma,
e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l'assemblea ordinaria e' convocata  entro  centottanta  giorni  dalla
chiusura dell'esercizio. 
  2.  Con  l'avviso  di  convocazione  delle  assemblee  ordinarie  o
straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita  per
azioni,  le  societa'  a  responsabilita'  limitata,  e  le  societa'
cooperative e le mutue  assicuratrici  possono  prevedere,  anche  in
deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione  del  voto
in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento  all'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione;  le  predette  societa'  possono
altresi' prevedere che l'assemblea si svolga,  anche  esclusivamente,
mediante    mezzi    di    telecomunicazione     che     garantiscano
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti  di  cui
agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis,  quarto  comma,  e  2538,
sesto comma, codice civile senza in ogni caso la  necessita'  che  si
trovino  nel  medesimo  luogo,  ove  previsti,  il   presidente,   il
segretario o il notaio. 
  3.  Le  societa'  a  responsabilita'  limitata  possono,   inoltre,
consentire, anche in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  2479,
quarto  comma,  del  codice  civile  e  alle   diverse   disposizioni
statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione
scritta o per consenso espresso per iscritto. 
  4.  Le  societa'  con  azioni  quotate  possono  designare  per  le
assemblee  ordinarie  o  straordinarie  il  rappresentante   previsto
dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, anche  ove  lo  statuto  disponga  diversamente.  Le  medesime
societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di  convocazione  che
l'intervento  in  assemblea  si  svolga  esclusivamente  tramite   il
rappresentante designato  ai  sensi  dell'articolo  135-undecies  del
decreto  legislativo  24  febbraio   1998,   n.   58;   al   predetto
rappresentante designato possono essere  conferite  anche  deleghe  o
subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art.  135-undecies,  comma  4,
del medesimo decreto. 
  5.  Il  comma  4  si  applica  anche  alle  societa'  ammesse  alla
negoziazione su un  sistema  multilaterale  di  negoziazione  e  alle
societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. 
  6. Le banche popolari, e  le  banche  di  credito  cooperativo,  le
societa' cooperative  e  le  mutue  assicuratrici,  anche  in  deroga
all'articolo  150-bis,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del  codice
civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al  numero
di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare  per
le assemblee ordinarie o  straordinarie  il  rappresentante  previsto
dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58. Le medesime societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di
convocazione che l'intervento in assemblea si  svolga  esclusivamente
tramite  il  predetto  rappresentante  designato.  Non   si   applica
l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il termine per  il  conferimento  della  delega  di  cui
all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno precedente la data di prima
convocazione dell'assemblea. 
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data,  se
successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza della epidemia da COVID-19. 
  8. Per le societa' a controllo  pubblico  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.175,
l'applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo  ha
luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. 
 
 
                            Articolo 107 
 
         (Differimento di termini amministrativo-contabili) 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e
della oggettiva necessita' di alleggerire i carichi amministrativi di
enti  ed  organismi  pubblici  anche  mediante  la  dilazione   degli
adempimenti e delle scadenze, e' differito il termine di adozione dei
rendiconti o dei  bilanci  d'esercizio  relativi  all'esercizio  2019
ordinariamente fissato al 30 aprile 2020: 
    a) al 30 giugno 2020  per  gli  enti  e  gli  organismi  pubblici
diversi dalle societa' destinatari  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli  enti  o
organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di  esercizio
sono  sottoposti  ad  approvazione  da   parte   dell'amministrazione
vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei
bilanci di  esercizio  relativi  all'esercizio  2019,  ordinariamente
fissato al 30 giugno 2020, e' differito al 30 settembre 2020; 
    b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi  strumentali
destinatari  delle  disposizioni  del  titolo   primo   del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e  al
30 settembre 2020 i termini per l'approvazione  del  rendiconto  2019
rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  per  l'esercizio  2020  il
termine per la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e' differito al 31 maggio 2020. 
  3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118  per  l'adozione  dei  bilanci  di
esercizio  dell'anno  2019  e'  differito  al  31  maggio  2020.   Di
conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono cosi' modificati  per  l'anno
2020: 
    - i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli  enti  di  cui  alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo  19  del  citato
decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale
entro il 30 giugno 2020; 
    - il bilancio consolidato dell'anno 2019 del  Servizio  sanitario
regionale e' approvato dalla giunta  regionale  entro  il  31  luglio
2020. 
  4. Il termine per la determinazione  delle  tariffe  della  Tari  e
della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma
683-bis, della legge 27 dicembre 2013,  n.147,  e'  differito  al  30
giugno 2020. 
  5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1,  commi  654  e  683,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI
e della tariffa corrispettiva adottate per  l'anno  2019,  anche  per
l'anno  2020,  provvedendo   entro   il   31   dicembre   2020   alla
determinazione ed approvazione del piano  economico  finanziario  del
servizio rifiuti (PEF) per il  2020.  L'eventuale  conguaglio  tra  i
costi risultanti dal PEF per il  2020  ed  i  costi  determinati  per
l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 
  6.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  Documento  unico   di
programmazione,  di  cui  all'articolo  170,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre 2020 
  7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2,  251  comma  1,  259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater  comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020. 
  8.  Il  termine  di  cui  all'articolo  264  comma  2  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30 settembre 2020. 
  9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 31 dicembre 2020. 
  10. In considerazione dello stato di emergenza  nazionale  connessa
alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e fino  al  31  agosto  2020,  e'  stabilito  il
differimento dei seguenti termini, stabiliti dal decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267: 
    a) il termine di cui all'articolo 141, comma  7,  e'  fissato  in
centottanta giorni; 
    b) il termine di cui all'articolo 143, comma  3,  e'  fissato  in
centotrentacinque giorni; 
    c) il termine di cui all'articolo 143, comma  4,  e'  fissato  in
centottanta giorni; 
    d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12,  e'  fissato  in
centocinquanta giorni. 
 
 
                              Art. 108 
 
      (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale) 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
30 giugno 2020, al fine di  assicurare  l'adozione  delle  misure  di
prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa
vigente in materia, a tutela dei lavoratori del  servizio  postale  e
dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del  servizio
postale relativo agli invii raccomandati,  agli  invii  assicurati  e
alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo  3,  comma  2  del
decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonche' per lo svolgimento
dei servizi di notificazione a mezzo posta,  di  cui  alla  legge  20
novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, gli operatori postali  procedono  alla  consegna
dei suddetti invii e pacchi mediante  preventivo  accertamento  della
presenza del destinatario o di persona  abilitata  al  ritiro,  senza
raccoglierne la firma  con  successiva  immissione  dell'invio  nella
cassetta  della  corrispondenza   dell'abitazione,   dell'ufficio   o
dell'azienda,  al  piano  o  in  altro  luogo,  presso  il   medesimo
indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla  persona
abilitata al ritiro. La firma e' apposta dall'operatore  postale  sui
documenti di consegna in cui e' attestata anche la suddetta modalita'
di recapito. 
  2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19
e  il  carattere  particolarmente  diffusivo  dell'epidemia  con   il
costante incremento dei casi su tutto  il  territorio  nazionale,  al
fine  di  consentire  il  rispetto  delle  norme   igienico-sanitarie
previste dalla vigente normativa volte  a  contenere  il  diffondersi
della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la  somma
di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, dall'entrata in vigore del presente  decreto  e  fino  al  31
maggio 2020, e' ridotta del 30% se il pagamento e'  effettuato  entro
30 giorni dalla contestazione o notificazione  della  violazione.  La
misura prevista dal periodo precedente puo' essere estesa con decreto
del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  qualora  siano  previsti
ulteriori termini di durata delle misure restrittive. 
 
 
                              Art. 109 
 
(Utilizzo  avanzi  per   spese   correnti   di   urgenza   a   fronte
                      dell'emergenza COVID-19) 
 
  1. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica
da COVID-19, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota  libera
dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma  6,  del
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  ferme  restando  le
priorita' relative alla copertura dei debiti fuori  bilancio  e  alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   limitatamente   all'esercizio
finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera  dell'avanzo  di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti  connesse  con
l'emergenza in corso. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle modalita'  di
utilizzo della quota libera dell'avanzo  di  amministrazione  di  cui
all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ferme restando le priorita' relative alla copertura  dei  debiti
fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di  bilancio,  gli
enti locali, limitatamente all'esercizio  finanziario  2020,  possono
utilizzare la quota libera  dell'avanzo  di  amministrazione  per  il
finanziamento di spese correnti connesse con  l'emergenza  in  corso.
Agli stessi fini e  fermo  restando  il  rispetto  del  principio  di
equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente  all'esercizio
finanziario 2020, possono utilizzare,  anche  integralmente,  per  il
finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i
proventi delle concessioni edilizie e  delle  sanzioni  previste  dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31,
comma 4-bis, del medesimo testo unico. 
 
 
                              Art. 110 
 
                      (Rinvio questionari Sose) 
 
  1. Il termine di cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  c)  del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla  scadenza
per  la  restituzione  da  parte  delle  Province  e   delle   Citta'
Metropolitane del questionario SOSE denominato  FP20U  e  dei  Comuni
denominato FC50U, e' fissato in centottanta giorni. 
 
 
                              Art. 111 
 
   (Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario) 
 
  1.Le regioni a statuto  ordinario  sospendono  il  pagamento  delle
quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi  dal
Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi  e  prestiti
S.p.a. trasferiti al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in
attuazione dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003,  n.  326.  Le  quote  capitale  annuali  sospese  sono
rimborsate nell'anno successivo a quello di  conclusione  di  ciascun
piano di ammortamento contrattuale. 
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1  e'  utilizzato,  previa
apposita variazione di bilancio da approvarsi  dalla  Giunta  in  via
amministrativa, per le finalita' di rilancio dell'economia e  per  il
sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in
coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto. 
  3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466,
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato  Regioni,
possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli  investimenti
alle Regioni maggiormente colpite. 
  4.  La  sospensione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica   alle
anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2  e  3,  comma  1,
lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno  2020,  pari  a  4,3
milioni di euro e a 338,9  milioni  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                              Art. 112 
 
           (Sospensione quota capitale mutui enti locali) 
 
  1. Il pagamento delle quote capitale, in  scadenza  nell'anno  2020
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  agli  enti
locali, trasferiti al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in
attuazione dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  e'   differito   all'anno   immediatamente
successivo  alla  data  di  scadenza  del   piano   di   ammortamento
contrattuale, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1  e'  utilizzato  per  il
finanziamento  di  interventi  utili  a  far   fronte   all'emergenza
COVID-19. 
  3.  La  sospensione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica   alle
anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  all'art.  1,  comma  10,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e  successivi  rifinanziamenti,
nonche' ai mutui che hanno beneficiato di differimenti  di  pagamento
delle rate di ammortamento in scadenza nel  2020,  autorizzati  dalla
normativa applicabile agli enti locali i  cui  territori  sono  stati
colpiti da eventi sismici. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari  a  276,5
milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                              Art. 113 
 
(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) 
 
  1.Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di: 
  a) presentazione del  modello  unico  di  dichiarazione  ambientale
(MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70; 
  b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle
pile  e  accumulatori  immessi  sul   mercato   nazionale   nell'anno
precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo
20 novembre 2008, n. 188, nonche' trasmissione dei dati relativi alla
raccolta ed al  riciclaggio  dei  rifiuti  di  pile  ed  accumulatori
portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; 
  c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione  di
cui all'articolo 33, comma 2, del decreto  legislativo  n.  14  marzo
2014, n. 49; 
  d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo  nazionale
gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma  4,  del  decreto  3
giugno 2014, n. 120. 
 
 
                              Art. 114 
 
(Fondo per  la  sanificazione  degli  ambienti  di  Province,  Citta'
                       metropolitane e Comuni) 
 
  1. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo
con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020,  finalizzato
a  concorrere  al  finanziamento  delle  spese  di  sanificazione   e
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei  mezzi  di  Province,
citta' metropolitane e comuni. Il fondo e' destinato per  65  milioni
ai comuni e per 5 milioni alle province e citta' metropolitane. 
  2. Il fondo di  cui  al  comma  1  e'  ripartito  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita  la
Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, entro  30  giorni  dalla
data di pubblicazione  del  presente  decreto,  tenendo  conto  della
popolazione residente e del numero di casi di  contagio  da  COVID-19
accertati. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per  l'anno  2020,  pari  a  70
milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                              Art. 115 
 
                   (Straordinario polizia locale) 
 
  1. Per l'anno 2020, le risorse  destinate  al  finanziamento  delle
prestazioni di  lavoro  straordinario  del  personale  della  polizia
locale dei  comuni,  delle  province  e  delle  citta'  metropolitane
direttamente impegnato per le esigenze conseguenti  ai  provvedimenti
di  contenimento  del  fenomeno   epidemiologico   da   COVID-19,   e
limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative
adottate ai sensi dall'articolo 3,  comma  1,  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo  2020,  non  sono  soggette  ai
limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.75,  fermo  restando  il
rispetto dell'equilibrio di bilancio. 
  2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito per l'anno 2020 un
fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di  contribuire
all'erogazione dei compensi per le  maggiori  prestazioni  di  lavoro
straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto  di  dispositivi  di
protezione individuale  del  medesimo  personale.  Al  riparto  delle
risorse del fondo di cui al presente comma si  provvede  con  decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita la  Conferenza  Stato  citta'  ed  autonomie
locali, adottato entro 30 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto, tenendo conto della  popolazione  residente  e  del
numero di casi di contagio da COVID-19 accertati. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per  l'anno  2020,  pari  a  10
milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
 
                              Art. 116 
 
                (Termini riorganizzazione Ministeri) 
 
  1. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n.  26  del  1  febbraio  2020,  i  termini
previsti dalla  normativa  vigente  concernenti  i  provvedimenti  di
riorganizzazione  dei  Ministeri  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1 marzo e  il  31  luglio
2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle
rispettive disposizioni normative. 
 
 
                              Art. 117 
 
(Misure  urgenti  per  assicurare  la  continuita'   delle   funzioni
         dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, le parole «fino a non oltre il 31 marzo  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di
cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di  patologie  derivanti
da agenti  virali  trasmissibili,  dichiarato  con  la  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ». 
 
 
                              Art. 118 
 
(Misure urgenti per assicurare  la  continuita'  delle  funzioni  del
            Garante per la protezione dei dati personali) 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le
parole «entro il 31 marzo 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei  ministri
del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020 ». 
 
 
                              Art. 119 
 
      (Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio) 
 
  1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 1 e 29  del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto un contributo
economico mensile pari a 600 euro  per  un  massimo  di  tre  mesi  e
parametrato al periodo effettivo di sospensione di  cui  all'articolo
83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Il  contributo  non  spetta  ai  magistrati  onorari  dipendenti
pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non e'  cumulabile  con
altri contributi o indennita' comunque denominati erogati a norma del
presente decreto. 
  3. Il contributo economico di  cui  al  comma  1  e'  concesso  con
decreto del Direttore generale degli affari interni del  Dipartimento
per gli affari di  giustizia,  del  Ministero  della  giustizia,  nel
limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  si   provvede
nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione  vigente  nell'anno
2020, nel Programma  1.4  "Servizi  di  gestione  amministrativa  per
l'attivita' giudiziaria" Azione magistratura onoraria" dello Stato di
previsione del Ministero della giustizia. 
 
 
                              Art. 120 
 
              (Piattaforme per la didattica a distanza) 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio
2015, n. 107, e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: 
  a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire  alle  istituzioni
scolastiche statali di dotarsi immediatamente  di  piattaforme  e  di
strumenti  digitali  utili  per  l'apprendimento  a  distanza,  o  di
potenziare quelli gia' in dotazione,  nel  rispetto  dei  criteri  di
accessibilita' per le persone con disabilita'; 
  b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione  degli
studenti meno  abbienti,  in  comodato  d'uso,  dispositivi  digitali
individuali per la fruizione delle piattaforme di  cui  alla  lettera
a), nonche' per la necessaria connettivita' di rete; 
  c) per  5  milioni  di  euro  nel  2020,  a  formare  il  personale
scolastico sulle  metodologie  e  le  tecniche  per  la  didattica  a
distanza. A tal fine, puo' essere utilizzato anche il  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  3.  Le  istituzioni  scolastiche  acquistano  le  piattaforme  e  i
dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli
strumenti di cui all'articolo 1, commi 449  e  450,  della  legge  27
dicembre 2006,  n.  296.  Qualora  non  sia  possibile  ricorrere  ai
predetti   strumenti,   le   istituzioni    scolastiche    provvedono
all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al  comma  1,
lettere a) e b),  anche  in  deroga  alle  disposizioni  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4.  Limitatamente  all'anno  scolastico  2019/2020,  al   fine   di
assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie  e
nelle  scuole  secondarie  di  primo  grado  la  funzionalita'  della
strumentazione informatica,  nonche'  per  il  supporto  all'utilizzo
delle piattaforme di didattica a distanza,  le  predette  istituzioni
scolastiche  sono  autorizzate  a  sottoscrivere  contratti  sino  al
termine delle attivita' didattiche con assistenti tecnici, nel limite
complessivo di 1.000  unita',  anche  in  deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio2011, n. 111. 
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse  di  cui  al
comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche,  tenuto  conto
della distribuzione per reddito nella relativa regione e  del  numero
di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, e' altresi'  ripartito
tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui  al  comma
4, tenuto conto del numero di studenti. 
  6. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad  anticipare  alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente
articolo e, comunque, quelle  assegnate  in  relazione  all'emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a  tal
fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento
dei controlli  a  cura  dei  revisori  dei  conti  delle  istituzioni
scolastiche  sull'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  di  cui   al
presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite. 
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per
l'anno 2020 di euro, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni
di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi
dell'articolo 126. 
 
 
                              Art. 121 
 
(Misure per favorire  la  continuita'  occupazionale  per  i  docenti
                     supplenti brevi e saltuari) 
 
  1. Al fine di favorire la  continuita'  occupazionale  dei  docenti
gia' titolari di  contratti  di  supplenza  breve  e  saltuaria,  nei
periodi di chiusura  o  di  sospensione  delle  attivita'  didattiche
disposti  in  relazione  all'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,   il
Ministero   dell'istruzione   assegna   comunque   alle   istituzioni
scolastiche  statali  le  risorse  finanziarie  per  i  contratti  di
supplenza breve e saltuaria,  in  base  all'andamento  storico  della
spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. Le istituzioni scolastiche  statali  stipulano  contratti  a
tempo determinato al personale amministrativo  tecnico  ausiliario  e
docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, nel  limite  delle  risorse  assegnate  ai
sensi  del  primo  periodo,  al  fine  di  potenziare  le   attivita'
didattiche a distanza  presso  le  istituzioni  scolastiche  statali,
anche in deroga a disposizioni vigenti in materia. 
 
 
                              Art. 122 
 
(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento  delle
misure di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
                             COVID -19) 
 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
nominato  un  Commissario  straordinario  per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la piu'
elevata risposta sanitaria  all'emergenza,  il  Commissario  attua  e
sovrintende  a  ogni  intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza
sanitaria, organizzando, acquisendo e  sostenendo  la  produzione  di
ogni genere di bene  strumentale  utile  a  contenere  e  contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in  relazione  alle  misure
adottate per contrastarla, nonche' programmando e  organizzando  ogni
attivita' connessa, individuando e indirizzando il reperimento  delle
risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni,  e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione  di  farmaci,  delle
apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi di soggetti attuatori
e di societa' in  house,  nonche'  delle  centrali  di  acquisto.  Il
Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e  le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e
4 del presente decreto,  provvede,  inoltre  al  potenziamento  della
capienza delle strutture ospedaliere,  anche  mediante  l'allocazione
delle dotazioni  infrastrutturali,  con  particolare  riferimento  ai
reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, Il Commissario dispone,
anche per il tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile e, ove necessario, del prefetto  territorialmente  competente,
ai sensi dell'articolo 6 del presente  decreto,  la  requisizione  di
beni mobili, mobili registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei
prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione  degli
stessi. Il Commissario pone  in  essere  ogni  intervento  utile  per
preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari  per
il  contrasto  e  il  contenimento  dell'emergenza  anche  ai   sensi
dell'articolo 5. Per la  medesima  finalita',  puo'  provvedere  alla
costruzione di nuovi stabilimenti  e  alla  riconversione  di  quelli
esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento
di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti
e definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione dei fondi
privati  destinati  all'emergenza,  organizzandone  la   raccolta   e
controllandone l'impiego secondo quanto  previsto  dall'art.  99.  Le
attivita' di protezione civile sono assicurate dal Sistema  nazionale
di protezione civile  e  coordinate  dal  Capo  del  dipartimento  di
protezione civile in raccordo con il Commissario. 
  2.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il
Commissario collabora con le regioni  e  le  supporta  nell'esercizio
delle relative competenze in materia di salute e, anche su  richiesta
delle regioni, puo' adottare  in  via  d'urgenza,  nell'ambito  delle
funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a  fronteggiare
ogni  situazione  eccezionale.  Tali  provvedimenti,  di  natura  non
normativa,   sono   immediatamente   comunicati    alla    Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento  incide,
che possono chiederne il  riesame.  I  provvedimenti  possono  essere
adottati in deroga a ogni disposizione vigente,  nel  rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere  in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita' perseguite. 
  3.  Al  Commissario  compete   altresi'   l'organizzazione   e   lo
svolgimento delle  attivita'  propedeutiche  alla  concessione  degli
aiuti  per  far  fronte  all'emergenza  sanitaria,  da  parte   delle
autorita'  competenti  nazionali  ed  europee,   nonche'   tutte   le
operazioni di  controllo  e  di  monitoraggio  dell'attuazione  delle
misure, provvede altresi'  alla  gestione  coordinata  del  Fondo  di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al  regolamento  (CE)
2012/2002 e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione  destinato
all'emergenza. 
  4. Il Commissario opera fino alla scadenza del  predetto  stato  di
emergenza e  delle  relative  eventuali  proroghe.  Del  conferimento
dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. 
  5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione di attivita'
complesse  e   nella   programmazione   di   interventi   di   natura
straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere
di natura pubblica. L'incarico  di  Commissario  e'  compatibile  con
altri incarichi pubblici o privati ed e' svolto  a  titolo  gratuito,
eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui  al
comma 9. 
  6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1  in  raccordo
con il Capo del Dipartimento della  Protezione  civile,  avvalendosi,
per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative  del
Servizio nazionale della  Protezione  civile,  nonche'  del  Comitato
tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo  del  dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per  l'esercizio
delle funzioni di cui  al  presente  articolo,  il  Commissario  puo'
avvalersi, altresi', di qualificati esperti in  materie  sanitarie  e
giuridiche, nel numero da lui definito. 
  7.  Sull'attivita'  del  Commissario  straordinario  riferisce   al
Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro  da
lui delegato. 
  8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di  cui
al comma 1, nonche' per ogni altro atto  negoziale  conseguente  alla
urgente necessita' di far fronte all'emergenza di  cui  al  comma  1,
posto in essere dal Commissario e  dai  soggetti  attuatori,  non  si
applica l'articolo 29 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  22  novembre  2010,  recante   "Disciplina   dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio" e tutti  tali
atti sono altresi' sottratti al  controllo  della  Corte  dei  Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi  atti  la
responsabilita' contabile e amministrativa e'  comunque  limitata  ai
soli casi in cui sia  stato  accertato  il  dolo  del  funzionario  o
dell'agente che li ha posti in essere o che vi  ha  dato  esecuzione.
Gli  atti  di  cui  al   presente   comma   sono   immediatamente   e
definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per gli atti,
i pareri e le valutazioni  tecnico  scientifiche  resi  dal  Comitato
tecnico scientifico di cui al  comma  6  funzionali  alle  operazioni
negoziali di cui al presente comma. 
  9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, e
per le attivita' di cui al presente articolo  fa  fronte  nel  limite
delle risorse assegnate allo scopo con  Delibera  del  Consiglio  dei
Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di  cui  all'articolo
44 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.1;  le  risorse  sono
versate su apposita contabilita' speciale intestata  al  Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto
corrente  bancario  per  consentire  la  celere   regolazione   delle
transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato  delle
forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi
esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2  gennaio
2018, n. 1. 
 
 
                              Art. 123 
 
         (disposizioni in materia di detenzione domiciliare) 
 
  1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo  1  della
legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e fino al 30  giugno  2020,  la  pena  detentiva  e'
eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o  in  altro
luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza,  ove  non
sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua  di
maggior pena, salvo che riguardi: 
  a)  soggetti   condannati   per   taluno   dei   delitti   indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; 
  b) delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza,  ai  sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; 
  c)  detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime   di   sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  26  luglio
1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato  accolto  il  reclamo  previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge; 
  d) detenuti che nell'ultimo anno  siano  stati  sanzionati  per  le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1,  numeri  18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno
2000, n. 230; 
  e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare  ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei  disordini
e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020; 
  f) detenuti privi di un  domicilio  effettivo  e  idoneo  anche  in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 
  2. Il  magistrato  di  sorveglianza  adotta  il  provvedimento  che
dispone l'esecuzione  della  pena  presso  il  domicilio,  salvo  che
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 
  3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati  la  cui
pena da eseguire non e' a  superiore  a  sei  mesi  e'  applicata  la
procedura di controllo mediante mezzi elettronici o  altri  strumenti
tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. 
  4. La procedura di controllo, alla cui applicazione  il  condannato
deve prestare il consenso, viene disattivata quando la  pena  residua
da espiare scende sotto la soglia di sei mesi. 
  5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia,  d'intesa  con  il  capo
della Polizia-Direttore Generale della Pubblica  Sicurezza,  adottato
entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto e periodicamente aggiornato  e'  individuato  il  numero  dei
mezzi  elettronici  e  degli  altri  strumenti  tecnici  da   rendere
disponibili, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, che possono essere utilizzati per  l'esecuzione
della pena con le modalita' stabilite dal presente  articolo,  tenuto
conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate  dalle  autorita'
competenti.  L'esecuzione  del  provvedimento   nei   confronti   dei
condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene
progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare  la  pena
residua inferiore. 
  6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui  al  comma
1,  la  direzione  dell'istituto  penitenziario  puo'   omettere   la
relazione prevista dall'art. 1, comma 4, legge 26 novembre  2010,  n.
199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare che la pena  da
eseguire non sia superiore a  diciotto  mesi,  anche  se  costituente
parte residua di maggior pena, che non sussistono le  preclusioni  di
cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso  consenso
alla attivazione delle procedure di controllo, nonche' a  trasmettere
il verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio,  redatto  in
via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se  il  condannato  e'
sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad  esso,
la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.
309, e successive modificazioni. 
  7. Per il  condannato  minorenne  nei  cui  confronti  e'  disposta
l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1,
l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente  competente  in
relazione al luogo di domicilio, in raccordo con  l'equipe  educativa
dell'istituto,  provvedera',  entro  trenta  giorni  dalla   ricevuta
comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura  in  esame,  alla
redazione di un programma educativo  secondo  le  modalita'  indicate
dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018,  n.  121,  da
sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. 
  8. Restano ferme le ulteriori disposizioni  dell'articolo  1  della
legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili. 
  9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  alle  attivita'  previste  mediante  utilizzo
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
 
                              Art. 124 
 
(Licenze  premio  straordinarie  per  i   detenuti   in   regime   di
                            semiliberta') 
 
  1. Ferme le ulteriori disposizioni di cui all'art. 52  della  legge
26 luglio 1975,  n.  354,  anche  in  deroga  al  complessivo  limite
temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze
concesse al condannato ammesso  al  regime  di  semiliberta'  possono
avere durata sino al 30 giugno 2020. 
 
 
                              Art. 125 
 
(Proroga  dei  termini  nel  settore  assicurativo  e  per  opere  di
efficientamento energetico e sviluppo  territoriale  sostenibile  dei
                          piccoli comuni ) 
 
  1. Per l'anno 2020, i  termini  previsti  dall'articolo  30,  comma
14-bis, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono  prorogati  di
sei mesi. 
  2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo  170-bis,
comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro  cui
l'impresa di assicurazione e' tenuta a mantenere operante la garanzia
prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto  della  nuova
polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni. 
  3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e
2  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  per   la
formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di
necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini  della
valutazione del danno alle cose o alle  persone,  sono  prorogati  di
ulteriori 60 giorni. 
  4. In considerazione degli  effetti  determinati  dalla  situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19, al  fine  di  contrastare  le  difficolta'
finanziarie  delle  pmi   e   facilitarne   l'accesso   al   credito,
l'Unioncamere e le camere di commercio, nell'anno in corso, a  valere
sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono  realizzare
specifici interventi, anche tramite appositi  accordi  con  il  fondo
centrale di garanzia, con altri organismi di  garanzia,  nonche'  con
soggetti  del  sistema  creditizio  e  finanziario.  Per  le   stesse
finalita', le camere di commercio e le loro societa' in  house  sono,
altresi',  autorizzate  ad  intervenire  mediante   l'erogazione   di
finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma  on
line  di  social  lending  e  di   crowdfunding,   tenendo   apposita
contabilizzazione  separata   dei   proventi   conseguiti   e   delle
corrispondenti erogazioni effettuate. 
 
 
                              Art. 126 
 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1.  In  relazione  a  quanto  stabilito  con  le   Risoluzioni   di
approvazione  della  Relazione  al  Parlamento,  e   della   relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo  6,  comma  5,  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  243  e  successive   integrazioni   e
modificazioni, tenuto conto degli effetti degli  interventi  previsti
dal presente decreto, e' autorizzata l'emissione di titoli  di  Stato
per un importo fino a 25.000 milioni di euro per  l'anno  2020.  Tali
somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite  massimo
di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito
dalla legge  di  bilancio,  in  conformita'  con  la  Risoluzione  di
approvazione.  Gli  effetti  finanziari  del  presente  decreto  sono
coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della
Relazione al Parlamento, e della relativa  Integrazione,  di  cui  al
primo periodo. 
  2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto. 
  3. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole "58.000 milioni di euro"  sono  sostituite  dalle  seguenti
"83.000 milioni di euro". 
  4. La dotazione del Fondo per esigenze  indifferibili  connesse  ad
interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto  delle  PA  di
cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.  3,
e' incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020. 
  5.  In  considerazione  del  venir   meno   della   necessita'   di
accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi  passivi
conseguenti alle emissioni di titoli del debito  pubblico  realizzate
nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma
3, del decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15,  le  risorse  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
sono disaccantonate e rese disponibili, in termini  di  competenza  e
cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1  del  presente
articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e  agli
oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente
a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di  euro
per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660
milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno
2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di
euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per  l'anno  2028,  a
527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390  milioni  di  euro
per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno
2031, che aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235  milioni  di  euro
per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655
milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno
2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di
euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030  e  a
560,775  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2031,  si
provvede: 
  a) quanto a 221,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 268,58 milioni
di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno  2023,  a
72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni
di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno  2028,  a
65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di  euro  per
l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno  e  indebitamento
netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di
euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di  euro  per  l'anno  2023,
mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2,  7,  8,  11,
55, 66 e 74; 
  b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a  115  milioni
di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro  per  l'anno  2023,  a
351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro  per
l'anno 2025, a 401,10 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  a  421,90
milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per  l'anno
2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro
per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2031, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre   2004,   n.   307,   come
incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo; 
  c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a  65  milioni  di
euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro  per  l'anno  2023,  a  74
milioni di euro per l'anno 2024, a 63  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro  per
l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a  67  milioni  di
euro per l'anno 2029 e 69 annui a decorrere dall'anno 2030,  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189. 
  7. Le risorse  destinate  a  ciascuna  delle  misure  previste  dal
presente decreto sono soggette  ad  un  monitoraggio  effettuato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sulla base degli esiti  del  monitoraggio  di  cui  al
periodo  precedente,  al  fine  di  ottimizzare  l'allocazione  delle
risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare con propri  decreti,
sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di  bilancio
provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le  misure  previste
dal presente decreto,  ad  invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di
finanza pubblica. 
  8. Nel caso in cui, dopo l'attuazione  del  comma  7,  residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le  stesse  sono  versate
dai soggetti responsabili delle misure di  cui  al  comma  precedente
entro il 20  dicembre  2020  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  9. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  10. Le Amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto  della  normativa
europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi
programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  e  di  investimento
europei 2014/2020, alla realizzazione  di  interventi  finalizzate  a
fronteggiare  la  situazione  di  emergenza  connessa   all'infezione
epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al  finanziamento
del capitale circolante nelle PMI, come misura  temporanea,  ed  ogni
altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le  altre  spese
necessarie a rafforzare le  capacita'  di  risposta  alla  crisi  nei
servizi di sanita' pubblica e in ambito sociale. 
  11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
e, ove necessario, puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni  di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio 2020. 
 
 
                              Art. 127 
 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica  Italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo  a  chiunque  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 marzo 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

                                                           Allegato 1 
                                                (articolo 1, comma 1) 
                                         (importi in milioni di euro) 
    

+===================================================================+
|                      RISULTATI DIFFERENZIALI                      |
+===================================================================+
|                          - COMPETENZA -                           |
+===================================================================+
|  Descrizione risultato |               |             |            |
|     differenziale      |     2020      |    2021     |    2022    |
+------------------------+---------------+-------------+------------+
|Livello massimo del     |               |             |            |
|saldo netto da          |               |             |            |
|finanziare, tenuto conto|               |             |            |
|degli effetti derivanti |               |             |            |
|dalla presente legge    |   -104.500    |   -56.500   |  -37.500   |
+                        +---------------+-------------+------------+
|Livello massimo del     |               |             |            |
|ricorso al mercato      |               |             |            |
|finanziario, tenuto     |               |             |            |
|conto degli effetti     |               |             |            |
|derivanti dalla presente|               |             |            |
|legge (*)               |    339.340    |   311.366   |  301.350   |
+===================================================================+
|                             - CASSA -                             |
+===================================================================+
|  Descrizione risultato |               |             |            |
|     differenziale      |     2020      |    2021     |    2022    |
+------------------------+---------------+-------------+------------+
|Livello massimo del     |               |             |            |
|saldo netto da          |               |             |            |
|finanziare, tenuto      |               |             |            |
|conto degli effetti     |               |             |            |
|derivanti dalla         |               |             |            |
|presente legge          |   -154.000    |   -109.500  |  -87.500   |
+----------------------  +---------------+-------------+------------+
|Livello massimo del     |               |             |            |
|ricorso al mercato      |               |             |            |
|finanziario, tenuto     |               |             |            |
|conto degli effetti     |               |             |            |
|derivanti dalla         |               |             |            |
|presente legge (*)      |    388.840    |   364.366   |  351.350   |
+------------------------+---------------+-------------+------------+
|   (*) al netto delle operazioni  effettuate  al  fine  di         |
| rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita'     |
| preesistenti  con ammortamento a carico dello Stato.              |
+-------------------------------------------------------------------+
    
                              TABELLA A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                              TABELLA B 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico